COMUNE DI VAILATE
Deliberazione n. 7
Adunanza del 09.03.2007
Codice ente: 10815 4 Vailate
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ICI – Aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l’anno 2007.
OMISSIS
PREMESSO che:
- il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha attribuito al consiglio comunale il compito di deliberare l’aliquota e le detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili;
- l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
- il comma 8, art. 27 della Legge 448/01 sancisce che il termine per la deliberazione delle tariffe, aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
- occorre procedere alla determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 unitamente all’importo della detrazione per la prima casa;
RILEVATO che ai sensi dell’art.3, comma 53 della Legge 23/12/1996, n. 662, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;
RICHIAMATE le delibere di G.C. n. 131 del 28.12.2005 e n. 11 dell’11.02.2006 con le quali venivano determinate le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le modalità applicative relative all’ICI anno 2006;
DATO ATTO che i valori delle aree edificabili sono stati indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 22 del 17.02.2007;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti n. 15 (quindici) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 0 (zero) astenuti, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;
1. Di confermare per l’anno 2007 le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le modalità applicative, come da prospetto allegato sotto la lettera “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con voti n. 15 (quindici) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 0 (zero) astenuti, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
OMISSIS
Allegato “A”
I.C.I. – ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
PER L’ANNO 2007 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2006)
a) ALIQUOTE
1) ALIQUOTA AGEVOLATA/RIDOTTA del 5,0 PER MILLE (cinque per mille) per l’abitazione
principale e relative pertinenze.
2) ALIQUOTA ORDINARIA del 6,0 PER MILLE (sei per mille) per tutti i soggetti passivi e per
gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.
b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) , dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662; inoltre il comma 45 D.L. 262 del 03.10.2006 ha previsto l’aumento del 40% del moltiplicatore per il calcolo ICI per i fabbricati classificati nel gruppo B.
c) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, così come modificata dal D.P.R. 403/98, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione.
d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non per quote di possesso. Se la detrazione per la prima casa supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere utilizzata per ridurre l’importo dell’ICI dovuta sulla pertinenze. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
- l'importo di euro 103,29 di cui sopra è elevato a euro 206,58 (duecentosei/58) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per i soggetti con i seguenti requisiti:
· sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· sono ultrasessantacinquenni (alla data del 31.12.2006);
· non superano un reddito lordo annuo famigliare di euro 9.296,22 se singoli o di euro 12.911,42 se con coniuge o altro famigliare a carico;
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
e) Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta (5 per mille) ed anche della detrazione per queste prevista (€ 103,29), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti).
f) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
g) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.
h) Ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Inoltre l’art. 2 comma 37 del D.L. 262/03.10.2006 prevede che, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, si debba aggiungere l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.