COMUNE DI VAILATE
Deliberazione n. 131
Adunanza del 28.12.2005
Codice ente: 10815 4 Vailate
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Determinazione tariffe per l’anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno successivo devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, da adottarsi prima dell’approvazione del bilancio relativo all’anno di competenza;
Considerato che, si ritiene necessario preservare il livello dei servizi erogato nell’anno 2005 e, che a tal fine, occorre variare le tariffe di alcuni tributi e servizi;
Visto l’allegato relativo alla rideterminazione o alla conferma delle tariffe, delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali per l’anno 2006;
Riscontrata l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 63, lett. a) della Legge 549/95 che prevede la possibilità di escludere dalla tassazione i passi carrabili;
Ritenuto pertanto di approvare le proposte di cui al richiamato allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;
a) utilizzo degli impianti sportivi
b) diritti di pesatura
c) mensa scuola materna
d) diritti cimiteriali
e) servizio di fognatura e depurazione acque
f) trasporto scolastico
g) I.C.I.
h) TARSU
i) TOSAP (con esclusione dei passi carrabili ai sensi dell’art. 3, comma 63, lett. a) della legge 549/95).
così come dettagliatamente specificato nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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A) TARIFFE RELATIVE ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ANNO 2006.
OMISSIS
B) TARIFFE PER L’ESAZIONE DEI DIRITTI DI PESATURA ANNO 2006
OMISSIS
C) TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PER L’ANNO 2006
OMISSIS
D) TARIFFE RELATIVE A CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PER L’ANNO 2006
OMISSIS
E) TARIFFE PER SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2006
OMISSIS
F) TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ANNO 2006
OMISSIS
G) I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’
APPLICATIVE PER L’ANNO 2006 (ALIQUOTE MODIFICATE RISPETTO AL 2005).
a) ALIQUOTE
1) ALIQUOTA AGEVOLATA/RIDOTTA del 5,0 PER MILLE (cinque per mille) per l’abitazione
principale e relative pertinenze
2) ALIQUOTA ORDINARIA del 6,0 PER MILLE (sei per mille) per tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.
b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) , dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662;
c) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, così come modificata dal D.P.R. 403/98, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
d) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non per quote di possesso. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
- l’importo di euro 103,29 di cui sopra è elevato a euro 206,58 (duecentosei/58) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per i soggetti con i seguenti requisiti:
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari risiedono abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
e) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché della definizione della riduzione o detrazione si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;
g) Ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
H) TARIFFE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2006
OMISSIS
I) TOSAP ANNO 2006
OMISSIS
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COMUNE DI VAILATE
Deliberazione n. 11
Adunanza del 11.02.2006
Codice ente: 10815 4 Vailate
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica delibera di G.C. n. 131 del 28.12.2005 avente per oggetto: “Determinazione tariffe per l’anno 2006” – Determinazione in merito all’aliquota ICI per le seconde case.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di G.C. n. 131 del 28.12.2005 venivano determinate le tariffe per l’anno 2006;
Preso atto che le tariffe in vigore, per quanto riguarda l’I.C.I., sono le seguenti:
a) ALIQUOTE
OMISSIS
b) DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE
OMISSIS
c e d) RIDUZIONI E DETRAZIONI D’IMPOSTA
OMISSIS
e) UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI E DISABILI
OMISSIS
f) TERRENI AGRICOLI
OMISSIS
Ritenuto che è opportuno introdurre un’ulteriore agevolazione, aggiungendo il seguente nuovo punto:
- Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta (5 per mille) ed anche della detrazione per queste previste (€ 103,29), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1° grado (suoceri con generi e nuore).
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare la propria deliberazione n. 131 del 28.12.2005, introducendo la seguente agevolazione ai fini dell’I.C.I. per l’anno 2006:
- Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta (5 per mille) ed anche della detrazione per queste previste (€ 103,29), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti) e affini fino al 1° grado (suoceri con generi e nuore).
2. di dare atto che la variazione indicata al punto 1 entrerà in vigore dal mese di febbraio 2006;
3. di dichiarare all’unanimità di voti favorevoli, il presente atto IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.