COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

C.a.p. 26019 ( 0363 849925/26 Fax 0363 849936

 

 

 

Deliberazione n. 151

Adunanza del 11.12.2004

Codice ente: 10815 4 Vailate

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO: Determinazione tariffe per l’anno 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

               Premesso che l’art. 172 del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno successivo devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, da adottarsi prima dell’approvazione del bilancio relativo;

 

               Considerato che l’aliquota I.C.I. viene fissata nelle medesime misure dell’anno 2004, in considerazione del fatto che, secondo i dati del fabbisogno finanziario, occorre preservare il livello di servizi erogato nell’anno 2004;

 

               Visto l’allegato relativo alla determinazione ed alla conferma delle tariffe, delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

               Riscontrata l’opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 63, lett. a) della Legge 549/95 che prevede la possibilità di escludere dalla tassazione i passi carrabili;

 

               Ritenuto pertanto di approvare le proposte di cui ai prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

               Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo  unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 

               Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

 

DELIBERA

 

  1. di determinare per l’anno 2005 le tariffe relative a:

a)      utilizzo degli impianti sportivi

b)      diritti di pesatura

c)      mensa scuola materna

d)      diritti cimiteriali

e)      servizio di fognatura e depurazione acque

f)        trasporto scolastico

g)      I.C.I.

h)      TARSU

i)        TOSAP (con esclusione dei passi carrabili ai sensi dell’art. 3, comma 63, lett. a) della legge 549/95)

 

Così come dettagliatamente specificato nell’allegato a), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151 DEL 11.12.2004

 

A) TARIFFE RELATIVE ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ANNO 2005.

 

OMISSIS

 

B) TARIFFE PER L’ESAZIONE DEI DIRITTI DI PESATURA ANNO 2005

 

OMISSIS

 

C) TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA PER L’ANNO 2005

 

OMISSIS

 

D) TARIFFE RELATIVE A CONCESSIONI E DIRITTI CIMITERIALI PER L’ANNO 2005

 

OMISSIS

 

E) TARIFFE PER SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2005

 

OMISSIS

 

F) TARIFFE UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ANNO 2005

 

OMISSIS

 

G) I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2005.

 

a)      ALIQUOTA DA APPLICARE AI SOGGETTI POSSESSORI DI AREE FABBRICABILI

                                         5,5 PER MILLE (cinque,cinque per mille)

 

ALIQUOTA DA APPLICARE AI SOGGETTI PER GLI ALLOGGI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E NON LOCATI

                                         5,5 PER MILLE (cinque,cinque per mille)

 

ALIQUOTA DA APPLICARE PER I SOGGETTI PASSIVI E PER GLI IMMOBILI CHE NON RIENTRANO FRA QUELLI PREVISTI NELLE PRECEDENTI CLASSIFICAZIONI ED UTILIZZAZIONI

                                         5 PER MILLE (cinque per mille)

 

b)      per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

c)      l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dal D.P.R. 403/98, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

d)      dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

 

- l’importo di euro 103,29 di cui sopra è elevato a euro 206,58 (duecentosei/58) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta per i soggetti con i seguenti requisiti:

 

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

e)      Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

f)        Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al punto 4) sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

g)      Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

H) TARIFFE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2005

 

OMISSIS

 

I) TOSAP

 

OMISSIS

 

OMISSIS

 

I) TOSAP

 

OMISSIS