PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA

 

 

1.      di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. che sar�  applicata in questo Comune nella medesima misura prevista per l’anno 2007 che si riassume nel seguente modo:

 

a)     aliquota abitazione principale del 5,50 per mille

 

b)     Aliquota  ordinaria del 6,50 per mille

 

c)     soggetti  passivi proprietari di alloggi non locati : aliquota del 7 per mille

 

d)     soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unit�  immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unit�  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori : aliquota del  3,25 per mille;

 

e)     soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 431/1998 : aliquota del 3 per mille;

 

2.      di confermare ai sensi dell’art. 8, comma 3° del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 5°, della L. 662/96 per l’anno 2007  le detrazioni di imposta nella misura minima di €. 103,29 – in ragione annua;

 

3.       di determinare, altresì, ai sensi del D.L. 11.03.97 n. 50 convertito nella L. 122/1997, la elevazione della detrazione d’imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da €. 103,29 a €.  258,23, per  titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unit�  immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a €. 9.812,68, (riferito al reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell’imposta) elevato a €. 13.272,94 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori €. 516,46 per ogni familiare a carico nullatenente;