PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA

 

 

1.      di confermare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella medesima misura prevista per l’anno 2007 che si riassume nel seguente modo:

 

a)     aliquota abitazione principale del 5,50 per mille

 

b)     Aliquota  ordinaria del 6,50 per mille

 

c)     soggetti  passivi proprietari di alloggi non locati : aliquota del 7 per mille

 

d)     soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzatore di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori : aliquota del  3,25 per mille;

 

e)     soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 431/1998 : aliquota del 3 per mille;

 

2.      di confermare ai sensi dell’art. 8, comma 3° del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 5°, della L. 662/96 per l’anno 2007  le detrazioni di imposta nella misura minima di €. 103,29 – in ragione annua;

 

3.       di determinare, altresì, ai sensi del D.L. 11.03.97 n. 50 convertito nella L. 122/1997, la elevazione della detrazione d’imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da €. 103,29 a €.  258,23, per  titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a €. 9.812,68, (riferito al reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell’imposta) elevato a €. 13.272,94 se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori €. 516,46 per ogni familiare a carico nullatenente;