COMUNE DI SONCINO

 

Provincia di Cremona

 

 

 

COMUNE DI SONCINO

 

Provincia di Cremona

 

 

 

Codice Ente 10800 1 Soncino

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Originale

6 del 26/03/2008 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE ICI ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 omissis

DELIBERA

 

1)         Di approvare per l’anno 2008 l’applicazione ai fini Ici delle aliquote e delle detrazioni sotto specificate:

·        Aliquota ordinaria  6 per mille

·        Aliquota prima casa  4,9 per mille

·        Detrazione prima casa Euro 139,00

 

Si considera ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della Legge nr. 662/96, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa a terzi a qualsiasi titolo.

 

Di determinare altresì ai sensi del D.L. 09.05.1997 nr. 122, l’elevazione della detrazione d’imposta prima casa come segue:

a) -       da Euro 103,00 (minimo stabilito dalla legge) a Euro 258,00 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall’anagrafe all’1.1.dell’anno di competenza, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6  e con reddito complessivo, così come definito ai fini Irpef, relativo all’anno precedente riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 12.500 annui elevato di ulteriori Euro 600 per ogni altro familiare a carico diverso dal coniuge.

b) -       da Euro 103,00 (minimo stabilito dalla legge) a Euro 258,00 per le famiglie con almeno tre figli o con presenza di portatori di handicap, come individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, privi di proprio reddito fiscalmente rilevante, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo, così come definito ai fini Irpef, relativo all’anno precedente riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 50.000 annui. La situazione familiare così definita deve risultare dall’anagrafe al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve presentare apposita istanza all’ufficio tributi del Comune entro il termine di versamento del saldo dell’imposta.

Di prendere atto che l’art. 1, comma 5 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) prevede per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI. Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

 

Ø      Aliquota agevolata  4 per mille

 

per coloro che sottoscrivono contratto di locazione a titolo di abitazione principale di immobili in regime di canone convenzionato (legge 431 del 9.12.1998, art. 2, comma 4) e nel rispetto degli accordi territoriali e del contratto tipo definito dalle associazioni (proprietari – inquilini) di categoria per il territorio di Soncino.

 

Ø      Aliquota 7 per mille

 

Per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni con riferimento alla data di scadenza del versamento del saldo dell’imposta.

Non rientrano nella presente fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal proprietario residente in altro Comune e le abitazioni concesse in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica.

 

2)      Di dare atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. nr. 267/2000.

3)      Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi art. 134, comma 4 del T.U. nr. 267/2000 dando atto che a ciò si pervenne con separata ed unanime votazione