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Delibera di Consiglio Comunale |
N° 12 del 26/03/2007 |
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI ICI ANNO 2007
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2007 l’applicazione ai fini Ici delle aliquote e delle detrazioni sotto specificate:
· Detrazione prima casa Euro 139
Si considera ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della Legge nr. 662/96, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa a terzi a qualsiasi titolo.
Di determinare altresì ai sensi del D.L. 09.05.1997 nr. 122, l’elevazione della detrazione d’imposta prima casa come segue:
a) - da Euro 103,00 (minimo stabilito dalla legge) a Euro 258,00 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall’anagrafe all’1.1.dell’anno di competenza, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo, così come definito ai fini Irpef, relativo all’anno precedente riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 12.500 annui elevato di ulteriori Euro 600 per ogni altro familiare a carico diverso dal coniuge.
b) - da Euro 103,00 (minimo stabilito dalla legge) a Euro 258,00 per le famiglie con almeno tre figli o con presenza di portatori di handicap, come individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, privi di proprio reddito fiscalmente rilevante, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastale A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo, così come definito ai fini Irpef, relativo all’anno precedente riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 50.000 annui. La situazione familiare così definita deve risultare dall’anagrafe al 1 gennaio dell’anno di competenza.
Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve presentare apposita istanza all’ufficio tributi del Comune entro il termine di versamento del saldo dell’imposta.
per coloro che sottoscrivono contratto di locazione a titolo di abitazione principale di immobili in regime di canone convenzionato (legge 431 del 9.12.1998, art. 2, comma 4) e nel rispetto degli accordi territoriali e del contratto tipo definito dalle associazioni (proprietari – inquilini) di categoria per il territorio di Soncino.
Per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni con riferimento alla data di scadenza del versamento del saldo dell’imposta.
Non rientrano nella presente fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal proprietario residente in altro Comune e le abitazioni concesse in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica.