COMUNE  DI  SPINO  D’ADDA

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

anno  2005 - Aliquota, detrazione

 

IL  SINDACO

Visti l’art. 8 del D.Lgs. del 30.12.92 n. 504, sostituito dall’art. 3 comma 55 Legge 23.12.96 n. 662;

Visti gli articoli 54 e 58 del D.Lgs. del 15.12.97 n. 446;

Vista la delibera n. 45 del 22/12/99  approvata dal Consiglio Comunale avente per oggetto l’approvazione del regolamento ICI;

Vista la delibera n. 5 del 18/01/2005  approvata dalla  Giunta Comunale avente per oggetto l’approvazione delle  aliquote - detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale relativa all’anno 2005;

Vista la delibera n. 67 del 20/12/2004 approvata dal Consiglio Comunale avente per oggetto la modifica del regolamento ici;

Vista la delibera n. 16 del  18/02/2005   approvata dal Consiglio Comunale avente per oggetto revisione valore venale aree edificabili;

 

AVVERTE

 

Per l’anno 2005 l’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) è applicata nel comune di Spino d’Adda con l’aliquota ordinaria del 6%o (sei per mille); aliquota sulle abitazioni diverse dalle principali ma non locate (sfitte) del 6%o (sei per mille); abitazione principale del 5%o (cinque per mille).

Per l’anno 2005 la detrazione spettante in relazione all’imposta suddetta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo è stabilita nel seguente modo:

* DETRAZIONE DI EURO 118,79  per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

* ULTERIORE DETRAZIONE DI EURO 87,80 , per un totale complessivo di EURO 206,58 , sempre per l’abitazione principale, alle seguenti condizioni:

 

CATEGORIA  A)

1)      REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DA SOLA PENSIONE (relativo all’anno 2004) INFERIORE O UGUALE A EURO 9.475,70 LORDI ANNUI. 2)   REDDITO CATASTALE DELL’ABITAZIONE DI CAT. A2-A3-A4-A5-A6-A7 INFERIORE  O UGUALE A EURO 619,75 UNICA PROPRIETA’.

 

CATEGORIA  B)

1)      NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA N. 2 PERSONE CON REDDITO DERIVANTE DA SOLA PENSIONE INFERIORE O UGUALE A EURO 11.705,28  LORDI ANNUI.  2) REDDITO CATASTALE DELL’ABITAZIONE DI CAT. A2-A3-A4-A5-A6-A7 INFERIORE O UGUALE A EURO 619,75 UNICA PROPRIETÀ.

 

CATEGORIA  C)

1)      GIOVANI COPPIE CHE ACQUISTANO ENTRO IL MESE DI GIUGNO UN’ABITAZIONE IN  PROPRIETA’; la documentazione da allegare consiste: certificato di residenza, certificato di matrimonio, atto notorio in caso d’acquisto prima del matrimonio purché il matrimonio sia contratto entro l’anno ed entro l’anno sia trasferita la residenza nel Comune di Spino d’Adda.

 

CATEGORIA  D)

1)        NUCLEO FAMILIARE CON REDDITO INFERIORE O UGUALE A          EURO 50.165,45 LORDI  ANNUI CON OLTRE  DUE  FIGLI  A  CARICO DI ETA’ INFERIORE O UGUALE AI 20 ANNI. 2) REDDITO CATASTALE DELL’ABITAZIONE DI CAT. A2-A3-A4-A5-A6-A7 INFERIORE O UGUALE A EURO 619,75 UNICA PROPRIETA’.

 

CATEGORIA E)

1)      NUCLEO  FAMILIARE  CON  COMPONENTE DISABILE PORTATORE DI HANDICAP  CON  INVALIDITA’ PERMANENTE  AL  100%.   2)  REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE INFERIORE O UGULAE A EURO 33.443,63 LORDI ANNUI.

 

     

L’appartenenza ad una o all’altra delle categorie sopra esposte dà diritto alla maggiore detrazione, da comunicare all’Ufficio Tributi su apposito modulo disponibile presso il medesimo Ufficio.

 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. sono determinati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio di Spino d’Adda, come segue:

 

 

 

AREE RESIDENZIALI

 

1)      Aree residenziali territorio urbanizzato (zone urbanistiche B1)     Euro/mq.   139,00;

                                                                                                                     

2)      Aree residenziali territorio urbanizzato (zone urbanistiche B2)     Euro/mq.    108,00;

                                                                                                                     

3)      Aree residenziali in territorio  urbanizzato (zone urbanistiche B3) Euro/mq.   100,00;

 

4)      Zone soggette a Piani di Lottizzazione non convenzionati                Euro/mq.     80,00;

 

5)      Zone soggette a Piani di Lottizzazione convenzionati                       Euro/mq.     97,00;

 

                                                                                                           

 

AREE COMMERCIALI DIREZIONALI – ARTIGIANALI – INDUSTRIALI

 

1)      Aree in territorio urbanizzato                                                    Euro/mq.    88,00 ;

 

2)      Aree in  territorio non urbanizzato                                             Euro/mq.   40,00 ;

 

 

 

Si informa, inoltre, che con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2004 si è modificato l’art.9 del regolamento comunale sull’ICI; in particolare a decorrere dal 01/01/2005 per le variazioni intervenute sugli immobili, è fatto obbligo presentare entro 60 gg. dalla variazione, la COMUNICAZIONE ICI, disponibile c/o l’ufficio tributi; per le variazioni intervenute nell’anno 2004 resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI nei termini previsti dalla legge.

 

Il pagamento dell’imposta dovuta al  Comune per l’anno 2005 deve essere effettuato con bollettino di c/c postale (n. 166264) intestato a LO.SE.RI S.p.A., in due rate:

- la 1° rata  entro il 30/06/05, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 2004;

- la 2° rata  dal 01/12/05 al  20/12/05, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2004.

E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 30/06/05.

 

Spino d’Adda,     01/03/2005                                                                   

 

                                                                                                          IL  SINDACO

                                                                                                          (Luigi Gandelli)

 

 

N.B. Si specifica che visto l’art. 3 comma 48 L.23.12.96 n. 662, a decorrere dal 01.01.97 le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% ai fini del calcolo dell’ imposta sopra indicata.