estratto deliberazione C.C. n.05 del 30/03/2010 avente per oggetto: Conferma aliquota ICI anno 2010 - Determinazione in merito aliquota ridotta abitazioni in comodato a parenti.
....omissis....
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 47 del 19.12.2008 di conferma delle aliquote ICI per l’anno 2009;
SENTITA la proposta del sindaco di introdurre l’aliquota ridotta del 4/°° per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di 1° grado ed in linea retta (genitori – figli), a condizione che le abitazioni siano utilizzate come abitazione principale;
RITENUTO opportuno fissare l’aliquota ridotta da applicarsi sul valore degli immobili utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo grado e in linea retta del soggetto passivo d’imposta, ai sensi dell’articolo 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 446/1977;
RICORDATO che l’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge n. 124/2008, prescrive che, a decorrere dall’anno 2008, è esentata dal pagamento dell’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le relative pertinenze, e le altre unità immobiliari ad esse assimilate dal Comune, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (Case di lusso, ville e castelli) per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/1992;
RICORDATO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato , hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento;
DATO ATTO che l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, conferma per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2010, le aliquote ICI da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze della categoria catastale A1 – A8 – A9, aree fabbricabili, per i terreni agricoli e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, come stabilito con la deliberazione richiamata al punto 1 del presente atto;
RITENUTO, altresì, di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A