COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO

Provincia di Cremona

 

 

Deliberazione C.C. n. 38

Codice  Ente   10796

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, in seduta pubblica

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTA, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2011.

                                     

                      

L’anno DUEMILADIECI addì  QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

         

NOMINATIVO CONSIGLIERE

PRESENTI

ASSENTI

1

AGNELLI PIERINO – Sindaco

SI

NO

2

MATTAROZZI CLAUDIO ENZO

SI

NO

3

GALETTI UMBERTO

SI

NO

4

ZANINI ANGIOLINO

SI

NO

5

ANDRINI FRANCO

SI

NO

6

MANCASTROPPA FLORIANO

SI

NO

7

ZANINI CRISTINA

NO

SI

8

MAIOCCHI ROBERTO PRIMO

SI

NO

9

GALASI RUGGERO

SI

NO

10

CRIVELLARO GABRIELE

NO

SI

11

BRANCHI NADIA

SI

NO

12

BIANCHI LIDIA

NO

SI

13

CORTELLINI GIUSEPPE

SI

NO

 

TOTALE

10

3

                                                                             

Assiste il Segretario Comunale Pelizzoni Dr.ssa Claudia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli assessori esterni Sig.re Pedracini Paolina e Savi Daniela.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Agnelli Pierino, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 

 

 

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha attribuito al Consiglio Comunale la determinazione annuale dell’aliquota ICI.

La Giunta Comunale, tenendo conto della situazione finanziaria generale dell’Ente, nonché le disposizioni di cui al D.L. n. 93/2008 convertito nella Legge n. 126 del 6 agosto 2008, ritiene congruo proporre al Consiglio la conferma dell’aliquota anche nel rispetto del vigente quadro normativo che prevede il blocco degli aumenti tariffari e delle addizionali ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 e dell’art. 77 bis del D.L. n. 112/2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, 92 che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI; e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del D. Legislativo 08.08.1996, n. 437, convertito con modificazioni in Legge 24.10.1996, n. 556;

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449;

DATO ATTO che a norma del comma 156 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) viene modificato l’art. 6 del Decreto Legislativo 504/1992 il quale stabilisce che “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo …..” e comunque entro il termine di approvazione del bilancio.

 

VISTO altresì l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi.

ACCERTATO pertanto che ora la determinazione delle aliquote ICI è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale così come le altre determinazioni di natura ordinamentale del tributo in parola ai sensi del già citato art. 42, comma 2, lettera f) del ripetuto D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

VISTO l’art. 172 comma 2 lett. e) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono legate le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe e le aliquote d’imposta.

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali sono tenuti ad approvare le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

DATO ATTO che  ai sensi del citato art. 169 le deliberazioni riguardanti le aliquote e le tariffe anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO altresì che, con il D.L. 93/2008 n. 93 pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/2008,è stata disposta con decorrenza 2008 la non tassazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione degli immobili in categoria catastale A1, A8 e A9;

ATTESA la necessità,  per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili, confermare per l’anno 2011 l’aliquota ICI nella misura del 5,50 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze e nella misura del 6,50 per mille per le altre categorie confermando le deroghe e riduzioni del pagamento dell’imposta approvato con atto consigliare n.6 del 28/03/2009, nonché la detrazione riguardate l’abitazione principale ammontante ad € 103,29.

 

 

 

DATO ATTO che il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio non ha dichiarato il dissesto finanziario per cui vi è obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 437/96 convertito nella legge n. 556/96 portante disposizioni in materia di ICI.

 

VISTI altresì i sotto indicati articoli del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

q  Art. 8, comma 1 – che prevede la riduzione del 50% dell’imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati facendo constare che tale riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le dette condizioni.

 

q  Art. 8, comma 2 – il quale prevede il diritto per il contribuente a defalcare, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente, alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

q  Art. 8, comma 3 – che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione prevista dall’art. 6 c. 1  del D.lgs. 504/92 più volte citato il Consiglio Comunale può:

-          ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

-          in alternativa a quanto previsto dal precedente punto, il Consiglio Comunale  può stabilire l’elevazione  dell’importo da defalcare per l’abitazione principale da € 103,29 fino ad un massimo di € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 662/96 i Comuni ai fini ICI possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l’abitazione stessa non risulti locata.

 

RILEVATA l’opportunità di applicare ai soggetti passivi d’imposta che si trovino in analoghe condizioni le sole riduzioni che tendono a limitare imposizioni per fabbricati che non danno oggettivamente reddito al possessore quali l’unità immobiliare di ricoverati in istituto  per i quali diviene oggettivamente impossibile un proficuo utilizzo dell’abitazione principale a seguito dell’intervenuto ricovero permanente.

 

CONSIDERATO inoltre che avvalendosi delle ulteriori facoltà di riduzione o agevolazioni previste dall’art. 8 comma 3 – del novellato D. Lgs. 504/92 si causerebbe uno squilibrio nel bilancio 2011, non affrontabile con altre risorse proprie.

 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di applicare ai soggetti passivi del tributo in parola le seguenti riduzioni e detrazioni d’imposta facendo constare che il minor gettito previsto è compensato dalla già citata rivalutazione delle rendite catastali:

 

q  ai sensi dell’art. 3 della legge 662/96 è da considerarsi abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l’unità immobiliare stessa non risulti locata.

q  Ritenuto per l’anno 2011 di confermare l’imposta nella misura del 5,50 per mille anche per gli Enti senza scopo di lucro.

 

DATO ATTO che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale non viene modificata, per cui rimane € 103,29 così come già deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2010.

 

DATO ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote comporta un’entrata prevista di € 58.000,00 facendo constare che tale somma è necessaria ad assicurare l’equilibrio finanziario del Bilancio 2011.

 

CONSIDERATO inoltre che il minor gettito previsto in 25.412,20 derivante dalla mancata applicazione dell’ICI sull’abitazione principale, sarà rimborsato dallo Stato.

 

AVUTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

 

 

DELIBERA

 

 

1.      Di determinare per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono richiamate, per l’anno d’imposta 2011 le aliquote ICI nella misura del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquantapermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze, e del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille) per le altre categorie.

 

2.      Di determinare per l’anno 2011 in € 103,29 o fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

3.      Di stabilire che per il periodo d’imposta 2011 è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l’unità immobiliare non risulti locata.

 

4.      Di stabilire per l’anno 2011 l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille a carico degli Enti senza scopo di lucro.

 

5.      Di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’I.C.I. con le modalità di cui ai punti predenti si prevede in bilancio un introito di € 58.000,00 (risorsa 1.01.1010) oltre ad € 25.412,20 derivante dalla mancata applicazione dell’ICI sull’abitazione principale che verrà rimborsato dallo Stato.

 

 

     SUCCESSIVAMENTE con separata votazione, favorevoli N.10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressa nei modi e nelle forme di Legge dai N. 10  Consiglieri presenti e votanti,

 

D I C H I A R A

 

     il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

                  Il Presidente                                              Il Segretario Comunale

                 f.to Agnelli Pierino                                      f.to Pelizzoni dr. Claudia

 

 

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE

La suestesa deliberazione:

q  Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorno consecutivi;

q  Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari;

Scandolara Ripa D’Oglio, 17/12/2010

Il Segretario Comunale

 f.to Pelizzoni dr.ssa Claudia

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

q  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

 

lì, 17/12/2010

 

Il Segretario Comunale

                                                                                                              f.to Pelizzoni dr.ssa Claudia

 

 

IL PRESENTE ATTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE E VIENE EMESSO PER USO AMMINISTRATIVO

 

Scandolara Ripa D’Oglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pelizzoni dr. Claudia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2010

 

DELIBERA N.  38

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTA, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2011.

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 

Visto con PARERE FAVOREVOLE

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                     

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE

 

Visto con parere FAVOREVOLE

 

Lì 15/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                   f.to   Martellenghi Cristina

 

 

Si attesta la copertura finanziaria

 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

 

 

 

 

IL PRESENTE ATTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE E VIENE EMESSO PER USO AMMINISTRATIVO

 

Scandolara Ripa D’Oglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pelizzoni dr. Claudia)