COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO

Provincia di Cremona

 

 

Deliberazione C.C. n. 29

Codice  Ente   10796

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, in seduta pubblica

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2008 CON CONTESTUALE FISSAZIONE DELLE RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA STESSA.

                                     

                      

L’anno DUEMILASETTE addì  VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

         

NOMINATIVO CONSIGLIERE

PRESENTI

ASSENTI

1

GRANDI VALTER – Sindaco

SI

NO

2

BRANCHI NADIA

SI

NO

3

GALETTI UMBERTO

SI

NO

4

BETTONI ELISA

SI

NO

5

BINOTTO UGO

SI

NO

6

MERENI MAURO

SI

NO

7

BRANCHI GABRIELE

SI

NO

8

CORTELLINI GIUSEPPE

SI

NO

9

MAGRI FEDERICO

SI

NO

10

GALETTI FAUSTINO SILVIO

SI

NO

11

GALASI RUGGERO

SI

NO

12

VERGINE ARIANNA

NO

SI

13

BOLDORI FIORALBA

SI

NO

 

TOTALE

12

1

                                                                      

Assiste il Segretario Comunale Pelizzoni Dr.ssa Claudia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRANDI VALTER, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la formulazione dell’art. 6 del citato D.Lgs 504/92 così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l’adozione delle aliquote ICI applicabili nel corso del successivo periodo d’imposta.

 

Visto altresì l’art. 31, comma 1, della Legge 23.02.1998, n. 488 il quale fissa nel 31.12 il termine previsto per deliberare le aliquote d’imposta per tributi locali per gli anni successivi al 1999.

 

Visto altresì l’art. 42, comma e, lettera f) del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267, il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

 

Accertato pertanto che la determinazione delle aliquote ICI è di esclusiva competenza della Giunta Comunale mentre le altre determinazioni di natura ordinamentale del tributo in parola sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 42, comma 2, lettera f) del ripetuto Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

 

Che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende necessario, per l’anno 2008 confermare l’aliquota ICI nella misura del 5,50 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze e nella misura del 6,50 per mille per le altre categorie confermando le deroghe e riduzioni del pagamento dell’imposta approvato con atto consigliare n. 03 del 09.03.2007, nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale ammontante ad € 103,29.

 

Dato atto che il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio non ha dichiarato il dissesto finanziario per cui non vi è obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;

 

Visto l’art. 4 del D.L. 437/96 convertito nella legge n. 556/96 portante disposizioni in materia di ICI.

 

Visti altresì i sotto indicati articoli del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

q      Art. 8, comma 1 – che prevede la riduzione del 50% dell’imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati facendo constare che tale riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le dette condizioni.

 

q      Art. 8, comma 2 – il quale prevede il diritto per il contribuente a defalcare, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente, alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

q      Art. 8, comma 3 – che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione prevista dall’art. 6 c. 1  del D.lgs. 504/92 più volte citato il Consiglio Comunale può:

-        ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

-        in alternativa a quanto previsto dal precedente punto, il Consiglio Comunale  può stabilire l’elevazione  dell’importo da defalcare per l’abitazione principale da € 103,29 fino ad un massimo di € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 662/96 i Comuni ai fini ICI possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l’abitazione stessa non risulti locata.

 

Rilevata l’opportunità di applicare ai soggetti passivi d’imposta che si trovino in analoghe condizioni le sole riduzioni che tendono a limitare imposizioni per fabbricati che non danno oggettivamente reddito al possessore quali l’unità immobiliare di ricoverati in istituto  per i quali diviene oggettivamente impossibile un proficuo utilizzo dell’abitazione principale a seguito dell’intervenuto ricovero permanente.

 

Considerato inoltre che avvalendosi delle ulteriori facoltà di riduzione o agevolazioni previste dall’art. 8 comma 3 – del novellato D. Lgs. 504/92 si causerebbe uno squilibrio nel bilancio 2007, non affrontabile con altre risorse proprie.

 

Dato atto che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale non viene modificata, per cui rimane € 103,29 così come già deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.2007.

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare ai soggetti passivi del tributo in parola le seguenti riduzioni e detrazioni d’imposta facendo constare che il minor gettito previsto è compensato dalla già citata rivalutazione delle rendite catastali:

 

q      ai sensi dell’art. 3 della legge 662/96 è da considerarsi abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l’unità immobiliare stessa non risulti locata.

q      Ritenuto per l’anno 2008 di confermare l’imposta nella misura del 5,50 per mille anche per gli Enti senza scopo di lucro.

 

Avuto il parere favorevole espresso dal Responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

 

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Galasi Ruggero)

 

 

DELIBERA

 

 

1.     Di determinare per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono richiamate, per l’anno d’imposta 2008 le aliquote ICI nella misura del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquantapermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze, e del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille) per le altre categorie.

 

2.     Di determinare per l’anno 2008 in € 103,29 o fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

3.     Di stabilire che per il periodo d’imposta 2008 è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l’unità immobiliare non risulti locata.

 

4.     Di stabilire per l’anno 2008 l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille a carico degli Enti senza scopo di lucro.

 

5.     Di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’I.C.I. con le modalità di cui ai punti predenti si prevede un introito di € 86.000,00.

 

    

 

D I C H I A R A

 

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Galasi Ruggero), il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.