COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO

Provincia di Cremona

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 10.03.2005

 

OGGETTO: Determinazione criteri generali aliquota I.C.I. anno 2005 con contestuale fissazione delle riduzioni e detrazioni dell’imposta stessa.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la formulazione dell’art. 6 del citato D.Lgs 504/92 così come sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l’adozione delle aliquote ICI applicabili nel corso del successivo periodo d’imposta.

 

Visto altresì l’art. 31, comma 1, della Legge 23.02.1998, n. 488 il quale fissa nel 31.12 il termine previsto per deliberare le aliquote d’imposta per tributi locali per gli anni successivi al 1999.

 

Visto altresì l’art. 42, comma e, lettera f) del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267, il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

 

Accertato pertanto che la determinazione delle aliquote ICI è di esclusiva competenza della Giunta Comunale mentre le altre determinazioni di natura ordinamentale del tributo in parola sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 42, comma 2, lettera f) del ripetuto Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

 

Accertato che per l’anno 2004 era stato previsto un introito pari ad € 61.500=.

 

Che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende necessario, per l’anno 2005 determinare l’aliquota ICI nella misura del 5,50 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze e nella misura del 6,50 per mille per le altre categorie confermando le deroghe e riduzioni del pagamento dell’imposta approvato con atto consigliare n. 24 del 27.11.2003, nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale ammontante ad € 103,29.

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2004 con la quale veniva preso atto del sostanziale equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2004.

 

Dato atto che il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio non ha dichiarato il dissesto finanziario per cui vi è obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;

 

Visto l’art. 4 del D.L. 437/96 convertito nella legge n. 556/96 portante disposizioni in materia di ICI.

 

Visti altresì i sotto indicati articoli del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

q       Art. 8, comma 1 – che prevede la riduzione del 50% dell’imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati facendo constare che tale riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le dette condizioni.

 

q       Art. 8, comma 2 – il quale prevede il diritto per il contribuente a defalcare, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente, alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

q       Art. 8, comma 3 – che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione prevista dall’art. 6 c. 1  del D.lgs. 504/92 più volte citato il Consiglio Comunale può:

-         ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

-         in alternativa a quanto previsto dal precedente punto, il Consiglio Comunale  può stabilire l’elevazione  dell’importo da defalcare per l’abitazione principale da € 103,29 fino ad un massimo di € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 662/96 i Comuni ai fini ICI possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l’abitazione stessa non risulti locata.

 

Rilevata l’opportunità di applicare ai soggetti passivi d’imposta che si trovino in analoghe condizioni le sole riduzioni che tendono a limitare imposizioni per fabbricati che non danno oggettivamente reddito al possessore quali l’unità immobiliare di ricoverati in istituto  per i quali diviene oggettivamente impossibile un proficuo utilizzo dell’abitazione principale a seguito dell’intervenuto ricovero permanente.

 

Considerato inoltre che avvalendosi delle ulteriori facoltà di riduzione o agevolazioni previste dall’art. 8 comma 3 – del novellato D. Lgs. 504/92 si causerebbe uno squilibrio nel bilancio 2005, non affrontabile con altre risorse proprie.

 

Dato atto che la detrazione d’imposta per l’abitazione principale non viene modificata, per cui rimane € 103,29 così come già deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 26/11/2003.

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di applicare ai soggetti passivi del tributo in parola le seguenti riduzioni e detrazioni d’imposta facendo constare che il minor gettito previsto è compensato dalla già citata rivalutazione delle rendite catastali:

 

q       ai sensi dell’art. 3 della legge 662/96 è da considerarsi abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purchè l’unità immobiliare stessa non risulti locata.

q       Ritenuto per l’anno 2005 di confermare l’imposta nella misura del 5,50 per mille anche per gli Enti senza scopo di lucro.

 

Avuto il parere favorevole espresso dal Responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

 

Essendo scrutatori Magri, Binotto e Galasi.

 

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Galetti, Galasi, Vergine e Boldori), astenuti nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

  

DELIBERA

 

 

1.      Di determinare per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono richiamate, per l’anno d’imposta 2005 le aliquote ICI nella misura del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquantapermille) per l’abitazione principale e le relative pertinenze, e del 6,50 per mille (seivirgolacinquantapermille) per le altre categorie.

 

2.      Di determinare per l’anno 2005 in € 103,29 o fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

3.      Di stabilire che per il periodo d’imposta 2005 è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l’unità immobiliare non risulti locata.

 

4.      Di stabilire per l’anno 2005 l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille a carico degli Enti senza scopo di lucro.

 

5.      Di dare atto che a seguito dell’applicazione dell’I.C.I. con le modalità di cui ai punti precedenti si prevede un introito di € 71.000.

 

6.      Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.05.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato individuato il funzionario responsabile al quale sono conferiti i poteri previsti dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs 504/92.

 

 

     SUCCESSIVAMENTE con separata votazione, favorevoli N. 13, contrari 4 (Galetti, Galasi, Vergine e Boldori), astenuti nessuno, espressa nei modi e nelle forme di Legge dai N. 13  Consiglieri presenti e votanti,

 

D I C H I A R A

 

     il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.