estratto della delibarazione di Consiglio Comunale n.3 del 19.03.2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l’ICI Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ed imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che l’art. 30 della L.488/1999 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 504/92 in materia di ICI;
- che l’art. 18 della L.388/2000 ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs 504/92 in materia di ICI;
CONSIDERATO che la giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente;
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinate per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTO l’art.1 C.156 della Legge n.296/2006;
VISTO l’art.1 c.5 della Legge n.244/07;
VISTO l’art.1 C 1 del D.L. 27.05.2008 n.93, convertito nella Legge n.126 del 24.07.2008 che ha escluso dall’ICI l’unità immobiliare adibito ad abitazione principale;
VISTO l’art.77/bis comma 30 della Legge n.133 del 06.08.2008;
RITENUTO di confermare le aliquote deliberate per l’anno 2009 considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;
VISTA la Circolare ministero delle Finanze 11.02.2000 n.23/E;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;
VISTO il parare di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
1. |
di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica 5.50 per mille per tutte le unità immobiliari soggetta all’imposta; |
2. |
l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente; |
3. |
Per abitazione principale non assogettata all’imposta s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; |
4. |
Dare atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; |
5. 6. |
di dare atto che ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della L. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Dare atto che deve essere inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo la certificazione di cui al Decreto 15.02.2008 previsto dall’art.1 c.5 della Legge n.244/07. |