estratto della delibarazione di Consiglio Comunale n.3 del 19.03.2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

 

-         che l’ICI Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         che l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ed imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

-         che l’art. 30 della L.488/1999 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 504/92 in materia di ICI;

-         che l’art. 18 della L.388/2000 ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs 504/92 in materia di ICI;

 

         CONSIDERATO che la giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente;

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinate per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

        VISTO l’art.1 C.156 della Legge n.296/2006;

 

        VISTO l’art.1 c.5 della Legge n.244/07;

 

        VISTO l’art.1 C 1 del D.L. 27.05.2008 n.93, convertito nella Legge n.126 del 24.07.2008        che ha escluso dall’ICI l’unità immobiliare adibito ad abitazione principale;

 

         VISTO l’art.77/bis comma 30 della Legge n.133 del 06.08.2008;

 

        RITENUTO di confermare le aliquote deliberate per l’anno 2009 considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

 

        VISTA la Circolare ministero delle Finanze 11.02.2000 n.23/E;

 

        VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

 

              VISTO il parare di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

 

             CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,

 

 

DELIBERA

 

1.

di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica 5.50 per mille per tutte le unità immobiliari soggetta all’imposta;

2.

l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3.

Per abitazione principale non assogettata all’imposta s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.

Dare atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

5.

 

 

 

 

 

 

6.

di dare atto che ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della L. 9/63, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Dare atto che deve essere inoltrata all’Ufficio Territoriale del Governo la certificazione di cui al Decreto 15.02.2008 previsto dall’art.1 c.5 della Legge n.244/07.