COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquota ICI anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di stabilire per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili

(ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica 5.50 per mille per

tutte le unità immobiliari;

2.

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni

dall'Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente

ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4

gennaio 1968 n.15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio

delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la

data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se

antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può

effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto

dichiarato dal contribuente;

3.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro

103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione

principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a

titolo di proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari,

dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente punto si applicano

anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4.

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5.

si da atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le

esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione

del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6.

di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15.12.97 n.

446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di

applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori

diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte

negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della L. 9/63, soggette al

corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha

effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.