COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE N. 8
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Determinazione aliquota ICI anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di stabilire per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica 5.50 per mille per
tutte le unità immobiliari;
2.
l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni
dall'Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente
ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4
gennaio 1968 n.15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio
delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.
Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la
data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se
antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può
effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto
dichiarato dal contribuente;
3.
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro
103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari,
dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente punto si applicano
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4.
viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5.
si da atto che nelle determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione
del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6.
di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15.12.97 n.
446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di
applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori
diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della L. 9/63, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha
effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.