COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE PROVINCIA DI CREMONA
Deliberazione N° 11 del 31/03/2011
ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI – ANNO 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che l'ICI - Imposta comunale sugli immobili – è stata istituita con il titolo I, capo I, del D, Lgs. 30.12.92, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della Legge 23.12.96, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo nuove norme per l'applicazione dell'imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l'adozione di un ordinamento comunale dell'imposta, entro i limiti fissati dalla legge;
- che le innovazioni disposte dalle citate norme della legge n.662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:
a) la determinazione diversificata dell'aliquota;
b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 1, del D.L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;
c) le riduzioni e detrazioni d'imposta;
d) le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;
e) la destinazione di una percentuale del gettito al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;
f) l'attività di collaborazione dei Comuni con le strutture dell'Amministrazione finanziaria;
g) la richiesta all'U.T.E. di classificazione o adeguamento del classamento o adeguamento del classamento di immobili;
h) l'adeguamento delle tariffe d'estimo delle vigenti rendite catastali urbane;
i) la rivalutazione delle tariffe dei redditi domenicali;
VISTO l'art. 3 del D.L. 11.03.97, n. 50 convertito nella legge 09.05.97, n. 122; CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
DATO ATTO della necessità di diversificare le aliquote non in funzione delle esigenze di amministrazione e gestione dell'ente bensì in rapporto a situazioni soggettive, da regolare con norme ordinamentali, alle quali strettamente collegata la misura dell'aliquota;
VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito nella legge n. 126 del 24.07.2008, che ha escluso dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTO l’art. 77/bis comma 30della L. n. 133 del 06.08.2008;
VISTO l’art. 1 c. 156 della Legge n. 296/2006;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 27 comma 16 della legge n. 448/01;
VISTO l’art. 1 c. 5 della Legge n. 244/07;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
1. DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota ICI per l'anno di imposta 2011 nella misura differenziata del 5 per mille;
2. IN DEROGA a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni, per periodi di imposta annuale rapportati agli immobili ai rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili qualora trascorso detto periodo l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5 per mille. Tale agevolazione, per quanto precisato in narrativa, cessa automaticamente qualora il fabbricato venga locato, prima del termine sopra citato;
3. DI STABILIRE che per il periodo di imposta 2011 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non resti locata;
4. DARE ATTO che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
5. DI RENDERE PUBBLICHE, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
6. DI STABILIRE l'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
7. DARE ATTO che dovrà essere inoltrata all’Ufficio territoriale del Governo la certificazione di cui al decreto 15/02/2008 previsto dall’art. 1 c. 5 della Legge n. 244/07;
8. DI MANDARE COPIA del presente atto alla Ragioneria Comunale ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione ove compreso il Comune di San Giovanni in Croce per quanto di rispettiva competenza.
…. omissis
Il Sindaco Il Segretario Com.le
F.to (Dott. Vittorio Ceresini) F.to (Diotti Dr. Franco)