PREMESSO:
- che l'ICI - Imposta comunale sugli immobili – è stata istituita con il titolo I, capo I, del D, Lgs. 30.12.92, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della Legge 23.12.96, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo nuove norme per l'applicazione dell'imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l'adozione di un ordinamento comunale dell'imposta, entro i limiti fissati dalla legge;
- che le innovazioni disposte dalle citate norme della legge n.662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:
a) la determinazione diversificata dell'aliquota;
b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 1, del D.L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;
c) le riduzioni e detrazioni d'imposta;
d) le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;
e) la destinazione di una percentuale del gettito al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;
f) l'attività di collaborazione dei Comuni con le strutture dell'Amministrazione finanziaria;
g) la richiesta all'U.T.E. di classificazione o adeguamento del classamento o adeguamento del classamento di immobili;
h) l'adeguamento delle tariffe d'estimo delle vigenti rendite catastali urbane;
i) la rivalutazione delle tariffe dei redditi domenicali;
VISTO l'art. 3 del D.L. 11.03.97, n. 50 convertito nella legge 09.05.97, n. 122;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
DATO ATTO della necessità di diversificare le aliquote non in funzione delle esigenze di amministrazione e gestione dell'ente bensì in rapporto a situazioni soggettive, da regolare con norme ordinamentali, alle quali strettamente collegata la misura dell'aliquota;
VISTO l’art. 1 c. 156 della Legge n. 296/2006;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 27 comma 16 della legge n. 448/01;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,
1. DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono riportate, l'aliquota ICI per l'anno di imposta 2007 nella misura differenziata del 5 per mille;
2. IN DEROGA a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni, per periodi di imposta annuale rapportati agli immobili ai rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili qualora trascorso detto periodo l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5 per mille. Tale agevolazione, per quanto precisato in narrativa, cessa automaticamente qualora il fabbricato venga locato, prima del termine sopra citato;
3. DI STABILIRE che per il periodo di imposta 2007 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non resti locata;
4. DI DETERMINARE in Euro 113,62 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
5. DI STABILIRE per l'anno 2007 i seguenti parametri di riferimento per ottenere la detrazione ICI sull'abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale. La detrazione di Euro 258,23 viene riconosciuta a tutti coloro i quali abbiano:
a) come unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e qualora si trovino in alcune particolari situazioni soggettive, come l'essere pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
b) una rendita catastale, per detta abitazione, non superiore a Euro 516,46, con esclusione delle pertinenze;
c) un reddito annuale imponibile, di Euro 9.296,22 per singolo, di Euro 13.427,88 per coppia, aumentabile di Euro 1549,37 per ogni persona a carico, che diventano Euro 2.582,28 in caso di presenza nei nuclei suddetti di altri soggetti in condizione di svantaggio sociale quali anziani non autosufficienti o portatori di handicap;
d) il reddito familiare si intende il reddito complessivo di tutto il nucleo anagrafico;
6. LA PRESENTAZIONE presso il Comune delle domande per essere ammessi a godere di questa ulteriore detrazione dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o adeguata documentazione comprovante l'effettiva titolarità delle condizioni previste per ottenere la detrazione.
7. OGNI RICHIESTA di detrazione verrà vagliata e controllata dalla Giunta Comunale.
8. DI RENDERE PUBBLICHE, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
9. DI STABILIRE l'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
10. DI MANDARE COPIA del presente atto alla Ragioneria Comunale ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione ove compreso il Comune di San Giovanni in Croce per quanto di rispettiva competenza.