IL CONSIGLIO COMUNALE

 

     PREMESSO:

 

- che l'ICI - Imposta comunale sugli immobili – è stata istituita con  il  titolo I, capo I, del D, Lgs. 30.12.92, n. 504  e  dallo stesso   disciplinata,   con   le   modifiche   ed   integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-  che  l'art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  e  59 della  Legge  23.12.96,  n.  662,  ha  modificato  la   normativa previgente stabilendo nuove norme per l'applicazione dell'imposta ed  attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità  per la  cui  attuazione  è necessaria l'adozione  di  un  ordinamento comunale  dell'imposta,  entro i limiti fissati dalla  legge;

-  che  le innovazioni disposte dalle citate  norme  della  legge n.662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:

a) la determinazione diversificata dell'aliquota;

b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4, c. 1, del  D.L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;

c) le riduzioni e detrazioni d'imposta;

d)  le abitazioni, non locate, delle persone anziane  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;

e)   la   destinazione  di  una  percentuale   del   gettito   al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;

f)  l'attività  di  collaborazione dei Comuni  con  le  strutture dell'Amministrazione finanziaria;

g)  la richiesta all'U.T.E. di classificazione o adeguamento  del classamento o adeguamento del classamento di immobili;

h)  l'adeguamento  delle tariffe d'estimo delle  vigenti  rendite catastali urbane;

i) la rivalutazione delle tariffe dei redditi domenicali;

 VISTO  l'art.  3 del D.L. 11.03.97, n. 50  convertito  nella legge 09.05.97, n. 122;

 CONSIDERATO  che  la Giunta Comunale ha valutato  tutti  gli effetti  che  le norme stabilite dalla  nuova  disciplina,  sopra riassunta,  producono,  a seconda delle  modalità  di  attuazione stabilite dall'Ente:

a)   nei  riguardi  dei  contribuenti  interessati  dalle   nuove disposizioni  ed  in  particolare dei  soggetti  ad  imposta  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)  in  relazione al gettito dell'imposta,  determinante  per  la conservazione  dell'equilibrio  del  bilancio  e  della  gestione finanziaria  e per far fronte ai costi, sempre crescenti,  per  i servizi   di   primaria  generale  utilità   da   prestare   alla popolazione;

DATO ATTO della necessità di diversificare le aliquote non in funzione delle esigenze  di  amministrazione  e  gestione  dell'ente  bensì   in rapporto   a  situazioni  soggettive,  da  regolare   con   norme ordinamentali,  alle  quali  strettamente  collegata  la  misura dell'aliquota;

VISTO l’art. 1 c. 156 della Legge n. 296/2006;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’art. 27 comma 16 della legge n. 448/01; 

VISTO  il  parere favorevole espresso dal  responsabile  del servizio   finanziario  in  ordine  alla  regolarità  tecnica   e contabile del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,

 

DELIBERA

 

1.  DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui alle  premesse  che qui si intendono riportate, l'aliquota ICI per l'anno di  imposta 2007 nella misura differenziata del 5 per mille;

 

2. IN DEROGA a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota  è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo  di  tre anni, per periodi di imposta annuale rapportati agli immobili  ai rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente  la  costruzione e l'alienazione di  immobili  qualora trascorso  detto  periodo  l'immobile  risulti  ancora  invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5 per mille. Tale  agevolazione,  per  quanto precisato  in  narrativa,  cessa automaticamente  qualora  il fabbricato venga locato,  prima  del termine sopra citato;

 

3. DI STABILIRE che per il periodo di imposta 2007 è considerata abitazione  principale l'unità immobiliare posseduta a titolo  di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscono la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a  seguito  di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non resti locata;

 

4.  DI  DETERMINARE in Euro 113,62 fino alla concorrenza  del  suo ammontare  la  detrazione  per l'unità  immobiliare  adibita  dal soggetto  passivo  ad  abitazione  principale  rapportando   tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione  se  l'unità  immobiliare   è adibita  ad  abitazione principale  da  soggetti passivi,  la  detrazione  spetta  a ciascuno  di  essi proporzionalmente alla quota per la  quale  la destinazione  medesima si verifica. Per abitazione principale  si intende  quella  nella quale il contribuente, che la  possiede  a titolo  di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e  i  suoi familiari dimorano abitualmente;

 

5.  DI  STABILIRE  per  l'anno  2007  i  seguenti  parametri   di riferimento  per  ottenere  la  detrazione  ICI   sull'abitazione principale  per particolari situazioni di carattere  sociale.  La detrazione  di  Euro 258,23 viene riconosciuta a  tutti  coloro  i quali abbiano:

a) come unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e qualora  si trovino in alcune particolari situazioni  soggettive, come  l'essere  pensionati, portatori di  handicap,  disoccupati, lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o  in  situazioni  di particolare disagio economico e sociale;

b)  una rendita catastale, per detta abitazione, non superiore  a Euro 516,46, con esclusione delle pertinenze;

c) un reddito annuale imponibile, di Euro 9.296,22 per  singolo,  di  Euro 13.427,88 per  coppia,  aumentabile   di Euro 1549,37 per  ogni  persona  a  carico,   che   diventano Euro 2.582,28  in caso di presenza nei nuclei suddetti di  altri soggetti  in condizione di svantaggio sociale quali  anziani  non autosufficienti o portatori di handicap;

d)  il  reddito familiare si intende il  reddito  complessivo  di tutto il nucleo anagrafico;

 

6.  LA  PRESENTAZIONE presso il Comune delle domande  per  essere ammessi   a  godere  di  questa  ulteriore  detrazione   dovranno contenere  la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  o adeguata documentazione comprovante l'effettiva titolarità  delle condizioni previste per ottenere la detrazione.

 

7. OGNI  RICHIESTA di detrazione verrà  vagliata  e  controllata dalla Giunta Comunale.

 

8.  DI RENDERE PUBBLICHE, mediante idoneo manifesto, le  premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

 

9.  DI  STABILIRE l'aliquota ordinaria del 5 per mille  a  carico degli enti senza scopo di lucro;

 

10. DI MANDARE COPIA del presente atto alla Ragioneria  Comunale ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione  ove   compreso  il  Comune di San Giovanni in Croce  per  quanto  di rispettiva competenza.