VERBALE DI DELIBERAZIONE

     DEL CONSIGLIO COMUNALE

           N. 6 del 19/03/2008

 

 

 

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

VISTA la Legge 23.10.1992  n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina nell’imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO  il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazione ;

 

VISTO l’art. 4 del D.L.  08.08.1996 N. 437,  convertito con modificazioni con L. 24.10.1996  n. 556;

 

VISTO l’art.  del D.L. 31.10.1997 n. 373;

 

DATO ATTO che, secondo le disposizioni contenute nel comma 156, art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) spetta al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO inoltre delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

1)      L’aliquota deve essere determinata  in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni  o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro:

2)      L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)      L’aliquota può essere determinata in misura ridotta anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

4)      L’aliquota può essere determinata in misura ridotta inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che installano impianti per la produzione di energia elettrica o termica sulle proprie abitazioni;

5)      La detrazione minima per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €. 103,29 e può essere elevata fino ad €. 258,23, nel rispetto dell’ equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio Economico - Sociale;

6)      L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio Economico - Sociale;

7)      I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobile posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

8)      Il trattamento fiscale delle pertinenze della sola abitazione principale (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine) è uguale a quello dell’abitazione principale anche se le medesime risultano distintamente iscritte in catasto  purchè siano contigue all’abitazione principale medesima. Può beneficiare del trattamento fiscale dell’abitazione principale una sola pertinenza alle condizioni e con le modalità sopra precisate.

9)      E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli e nipoti).

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 7   del 30/03/2007, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote per l’anno 2007:

v     ALIQUOTA ORDINARIA                                                         5,5 per  mille

v     ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE             4,5 per mille

 

RITENUTO necessario, valutati tutti gli effetti che le norme sopraindicate, ivi compresa quella relativa al Decreto Legislativo del 15.12.1997 n. 446, producono in relazione al fabbisogno finanziario dell’intera gestione 2008:

 

a)      di confermare:

-         l'aliquota abitazione principale  al  4,5 per mille

-         l’aliquota ordinaria al 5,5 per mille

b)      di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c)      di confermare l’importo della detrazione per l’abitazione principale ad  €. 103,29

 

VISTO l'art. 1, comma 5, della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di 200 euro; l'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di euro 103,29;

 

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/96, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.;

 

QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2008  in €. 181.000,00;

 

DATO ATTO che con deliberazione n° 5 seduta odierna si è provveduto a modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 30/03/2007;

 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili risulta necessario determinare i valori medi al mq.  per aree omogenee, riferite alle aree fabbricabili soggette all’imposta, vista l’allegata relazione a firma del Tecnico Comunale che forma parte integrante alla presente deliberazione;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnico – Contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla suddetta  proposta deliberativa, e riportato in allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;

 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti  e contrari nessuno,  su n. 10 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

     

1)      DI APPLICARE l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, nelle seguenti  misure:

 

v     ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del   5,5 per mille

v     ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE, iscritte in catasto anche distintamente, purchè sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale intestata allo stesso proprietario, appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura del  4,5  per mille  ;

 

2)      DI STABILIRE CHE :

 

Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita   ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino  a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno  durante  il  quale si protrae  tale  destinazione, oltre all'ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI, come disposto dalla Legge 244/2007 (finanziaria 2008). Tale ulteriore detrazione non può superare l'importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali  A1, A8 e A9. Se l'unità  immobiliare  è adibita ad abitazione principale  da  più soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la   destinazione medesima si verifica. Per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale   il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro  diritto reale, ed i suoi familiari dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche  alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie   a proprietà  indivisa  adibita ad abitazione  principale  dei  soci assegnatari,  nonchè  agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari;  

 

      Viene   considerata  direttamente  adibita   ad   abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

      Viene equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli e nipoti);

 

 

3)      di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58  del D.Lgs.  15.12.1997  n. 446, per l'applicazione  dell'art.  9  del D.LGS. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai  terreni  agricoli,  si  considerano  coltivatori  diretti  od imprenditori  agricoli  a titolo principale  le  persone  fisiche iscritte  negli  appositi elenchi comunali  di  cui  all'art.  11 della   legge   9/1963,  soggette   al   corrispondente   obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto  a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

 

4)      di stimare il gettito complessivo per l'anno 2008  in Euro  181.000,00 da iscriversi nell'apposita risorsa di entrata del Bilancio di Previsione anno 2008;

 

5)      di approvare altresì l'allegata relazione di stima delle aree edificabili predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

6)       di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale;

 

 

 

                           

 

 

                                                                                                                                                                       

 


COMUNE DI SAN DANIELE PO

Provincia di Cremona

 

P.zza F.lli Leoni n.1– 26046  San Daniele Po

Tel. 0372/65536 – 65774    Fax 0372/65079

 

UFFICIO TECNICO

tecnico.sandaniele@libero.it

 

 

 

 

 

TABELLA VALORI AREE FABBRICABILI

ANNO   2008

Con riferimento ai valori delle aree fabbricabili attribuiti nell’anno 2007, accertata la rivalutazione annuale Istat 2007/2008 si stabiliscono i nuovi valori aumentati dal 2,9%.

 

ZONE

VALORE MINIMO

VALOREMASSIMO

VALORE MEDIO

B - RESIDENZIALE

 

 

 

URBANIZZATA

49,13 €

59,42 €

54,28 €

NON URBANIZZATA

22,00 €

32,29 €

27,15 €

C - RESIDENZIALE

 

 

 

URBANIZZATA

50,42 €

60,71 €

55,57 €

NON URBANIZZATA

23,67 €

33,96 €

28,82 €

D – ARTIGIANALE - INDUSTRIALE

 

 

 

URBANIZZATA

32,93 €

43,22 €

38,08 €

NON URBANIZZATA

9,26 €

19,55 €

14,41 €

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica

(Arch. Orlandini Lino)

 

 


Oggetto:

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote anno 2008.

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 

Lì 14/03/2008

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  CONTABILE

  Torresani Maurella

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Lì 14/03/2008

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

  TORRESANI MAURELLA

 

 

 

 


Letto, confermato e sottoscritto

 

Il Sindaco Presidente

 DUSI GIAMPAOLO

Il Segretario Comunale

 PUZZI DOTT. PIETRO

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01/04/2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

 

Il Segretario Comunale

 PUZZI DOTT. PIETRO

 

 

ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2008

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

San Daniele Po lì,  11/04/2008

Il Segretario Comunale

 PUZZI DOTT. PIETRO

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

 

 01/04/2008