RITENUTO di mantenere, anche per l’anno 2006, la medesima aliquota unica del 6 per mille, dando atto che:

-         per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662;

-         dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29= (lire 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-         per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l’'importo di € 103,29= (lire 200.000) di cui sopra sia elevato a € 258,23= (lire 500.000) per persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31.12 dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento, usufrutto, uso o abitazione, di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) così come definito dall'art. 8, comma II del D.Legisl. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definita non superiore a € 12.911,42= (lire 25.000.000) elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente, oltre al coniuge (riferimento reddito anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).