DELIBERAZIONE G.C. N. 15 DEL 28/01/2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005.

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

            Premesso che l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - è stata istituita con il Titolo I° - cap. I° del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

            Dato atto che con deliberazione C.C. n. 18 in data 8/3/1999, esecutiva, veniva approvato il Regolamento I.C.I. e che con deliberazione C.C. n. 75 del 29/11/1999 veniva approvata un'integrazione del testo del regolamento stesso;

 

            Dato atto inoltre che:

 

-          con deliberazione G.C. n. 18 del 26/02/1993 veniva determinata l'aliquota per l'anno 1993 nella misura del cinque per mille e confermata anche per i successivi anni 1994, 1995, 1996;

 

-          per l'anno 1997 l'aliquota I.C.I. è stata determinata nella misura del cinque virgola settantacinque per mille, confermata anche per i successivi anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004;

 

Richiamate le norme in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 437/1996, convertito dalla legge  n. 662/1996 e del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

 

            Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina dell'imposta come sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente;

 

            Considerato che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un'attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

 

            Ritenuto che il gettito dell'imposta è determinante per la conservazione dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, dei servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

            Accertato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi  amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire e al fine di assicurare il necessario equilibrio fra le due esigenze sopra prospettate, impongono quindi di confermare anche per l'anno 2005 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,75 per mille;

 

            Visto l'art. 58 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 - Modifiche alla disciplina dell'imposta Comunale sugli immobili, che dispone la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota I.C.I.;

 

            Visti gli artt. 18 e 19 della legge 23/12/2000, n. 388 recanti nuova disciplina sui versamenti dell'imposta;

 

            Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

 

            Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del T.U. 267/2000;

 

            Visto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso il parere favorevole sotto il duplice profilo della regolarità tecnica e contabile;

 

            Visto lo Statuto Comunale;

 

            Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.       Di confermare,  per l'anno 2005, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - nella misura unica del cinque virgola settantacinque per mille.

 

2.       Per la determinazione della base imponibile, si terrà conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2004.

 

3.       Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

4.       Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dal vigente regolamento comunale ICI.

 

5.       Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446.