RICHIAMATO l’art.4 della L.23.10.1992, n°421, con la quale è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali e il D.Lgs. 30.12.1992, n°504, emanato per l’attuazione della predetta delega.
VISTO il capo I del decreto che istituisce dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione.
VISTO l’art.6 del citato decreto, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al QUATTRO per mille e non superiore al SEI per mille, ovvero eccezionalmente al SETTE per mille nei casi previsti dalla legge.
VISTO l’art.54 del D.Lgs. 446/97 in base al quale le tariffe dei tributi comunali vanno deliberate contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione.
PRESA VISIONE della deliberazione Giunta Comunale n°8 del 7.2.2004 con la quale, in riferimento all’esercizio finanziario 2004, sono state determinate le tariffe relative ai seguenti tributi comunali:
RITENUTO di confermare, per l’anno 2005, le tariffe relative alla TARSU e T.O.S.A.P., così come precedentemente determinate.
RITENUTO, inoltre, di modificare in aumento l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
A tal riguardo, deve essere preliminarmente osservato che, secondo la giurisprudenza dominante, la delibera di determinazione dell’aliquota ICI non deve essere motivata. Il fondamento di tale prospettazione viene rinvenuto nell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la deliberazione in esame costituisce un atto regolamentare, avente natura di normazione secondaria: La delibera, con cui la Giunta Comunale ha fissato l’aliquota ICI in misura superiore al minimo, integra fonte di normazione secondaria, per la quale non sussiste obbligo di motivazione (TAR Lombardia, Sez. I Milano, n. 6.847 del 10/10/2001; in tale senso anche: TAR Lazio, Sez. Latina, n. 326 del 01/04/1994; TAR Lombardia, Sez. Milano, n. 4.916 del 16/07/2001; TAR Sicilia, Sez. Catania, n. 1.797 del 09/10/2001). Diversamente, secondo un’altra teorica, l’assenza dell’obbligo di motivazione viene spiegata, sostenendo la natura di atto generale a carattere impositivo della deliberazione (TAR Toscana, Sez. I, n. 667 del 24/11/1998; TAR Liguria, n. 138 del 03/02/2003).
Ad ogni modo, sembra chiaro che, al di là della qualificazione formale della deliberazione di determinazione dell’aliquota ICI (atto normativo, o atto a contenuto generale), non sussiste onere motivazionale.
Tuttavia, l’Amministrazione Comunale di Quintano, pur in assenza di un preciso obbligo motivazionale, reputa opportuno procedere all’illustrazione delle ragioni, giustificanti ed imponenti l’aumento delle aliquote.
L’opportunità, a dire il vero, deriva da diversi profili di considerazione. In primo luogo, l’esigenza di garantire la correttezza finanziaria, intesa come certezza delle spese e delle entrate, derivanti annualmente dalle risorse proprie, oltre che da quelle trasferite dallo Stato e dalla Regione. In secondo luogo, l’esigenza di tutelare adeguatamente la proprietà immobiliare. I diritti dominicali, infatti, così come tutelati dalla Costituzione, devono essere oggetto di una particolare garanzia, la quale esige che gli interventi impositivi chiariscano sempre le proprie ragioni. Infine, un ulteriore punto cardine può essere rinvenuto nel condivisibile, seppur ovvio, principio di trasparenza, il quale esige l’esternazione integrale delle ragioni di ogni decisione e condotta amministrativa.
Orbene, chiariti tali essenziali profili, occorre prendere atto del sempre più negativo trend dei trasferimenti erariali. Infatti, anche per l’esercizio finanziario in corso (2005), sono previsti consistenti tagli ai trasferimenti, i quali pongono gli enti locali in una situazione di rilevante “delicatezza” finanziaria. Si è parlato di “delicatezza”, anche se, forse, il termine più appropriato sarebbe quello di debolezza, in quanto è più che evidente che i corposi tagli ai trasferimenti collocano le autonomie locali in una situazione di incertezza circa la concreta possibilità di poter garantire il medesimo livello quantitativo-qualitativo dei servizi, oltrechè delle funzioni, rispetto a quello degli anni pregressi. Tale riduzione di trasferimenti, continua e costante, si inserisce temporalmente in una fase storico-istituzionale di nascente federalismo, ove le Autonomie locali vedono notevolmente ampliate le loro competenze e le loro sfere di attribuzioni. Tali nuove competenze comportano, ovviamente, sempre maggiori costi, i quali, assumendo carattere di continuità, paralizzano, di fatto, i bilanci, in special modo la parte corrente.
Tale complessiva situazione comporta che i Comuni non possono far altro che tentare di ridurre le spese (operazione, invero, di estrema difficoltà, stante l’espandersi delle funzioni) ed, al contempo, aumentare i tributi, al fine di poter garantire l’esercizio delle funzioni e dei servizi .
In tale quadro generale, si è, allora, deciso di determinare, in aumento, le aliquote ICI nel seguente modo:
* 5,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal proprietario (aliquota 2004: 5,00 per mille);
* 6,00 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota 2004: 5,00 per mille).
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000.
1. Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, nella misura seguente:
* 5,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal proprietario;
* 6,00 per mille per tutti gli altri immobili.
2. Di dare atto che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, opera una detrazione ex lege di € 103,29=
3. Di dare atto che, secondo le valutazioni effettuate in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 il gettito I.C.I. presunto per l’anno 2005 ammonta a € 87.000,00=
4. Di confermare, per l’anno 2005, le tariffe relative alla TARSU e T.O.S.A.P., così come precedentemente determinate.