1) DI DETERMINARE, con effetto dal 1° gennaio 2007, le aliquote e le detrazioni I.C.I., nelle misure sotto riportate:
ALIQUOTA AGEVOLATA 5,5 per mille abitazione principale e pertinenze
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 per mille altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
DETRAZIONE D'IMPOSTA € 103,29 per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo
ad abitazione principale, nel minimo di legge
consentito
2) DI DARE ATTO:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
3) DI EVIDENZIARE che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 in caso di mancata approvazione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;
5) DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.