OGGETTO: |
DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007. |
Entra in aula il consigliere Soccini Walter.
I consiglieri presenti sono n. 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione del Sindaco Presidente relativamente all’oggetto;
UDITO il consigliere comunale sig.a Sciascia che dà lettura della proposta come da allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lett. “A”;
UDITO il Sindaco Presidente il quale risponde che detta proposta comporterebbe una minore entrata che al momento non è possibile valutare e che la proposta suddetta doveva essere oggetto di emendamento da presentare secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del vigente regolamento del Consiglio Comunale e comunque se ne terrà conto nell’approvazione dell’ICI per l’anno 2008;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato nella seduta odierna;
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che demanda al Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota ICI;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001);
VISTO l’art. 53, comma 16, della citata legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448( legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno in data 19.3.2007 che differisce al 30 aprile 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2007;
RITENUTO, anche al fine della predisposizione del bilancio per l'esercizio 2007, di dover determinare l'aliquota ICI, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamento comunale;
CONSIDERATO che in sede di redazione dello schema di bilancio previsionale 2007 sono emerse situazioni tali da ritenere giustificata una revisione delle aliquote ICI applicate nel corso dell’esercizio precedente che permette il conseguimento del risultato di entrata pari ad Euro 455.000,00 diminuendo l’aliquota per abitazione principale e pertinenze e aumentando l’aliquota ordinaria per tutti gli altri casi, come segue:
1) l’aliquota abitazione principale e pertinenze ………………… 4,75 per mille
2) l’aliquota ordinaria altri immobili ……………….……………… 6,00 per mille;
RITENUTO di confermare in €. 103,30 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché di confermare in €. 258,23 la maggiore detrazione per le situazioni di particolare disagio economico-sociale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti n. 13 favorevoli, n. 2 contrari (Travaglini, Sciascia), n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti,
1) di determinare per l’anno di imposta 2007, per quanto esposto in premessa ed allo scopo di permettere il conseguimento del risultato di entrata pari a 455.000,00 euro, inserita nella proposta di Bilancio di previsione, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) l’aliquota abitazione principale e pertinenze………………………4,75 per mille
b) l’aliquota ordinaria altri immobili …………………………………6,00 per mille;
2) di confermare in €. 103,30 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché di confermare in €. 258,23 la maggiore detrazione per le situazioni di particolare disagio economico-sociale secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (allegato “B”).
|
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO Provincia di CREMONA |
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AUMENTO DELLA DETRAZIONE “ICI” – ANNO 2007
Possono usufruire dell’aumento della detrazione a Euro 258.23:
le persone ultrasessantenni, come risulta dall’anagrafe alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall’art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia “anagraficamente definita” non superiore a €. 12.911,43 elevato di ulteriori €. 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell’imposta e presunto per l’anno di versamento).
1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune) di possesso dei requisiti per l’aumento della detrazione ICI.
2) Documenti da presentare (in carta semplice):
- certificato catastale relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della “Dichiarazione ICI”, o copia del mod. unico 2007 (periodo imposta 2006 – solo descrizione fabbricati ai fini ICI) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
- copia mod. 730/2007 o mod. UNICO 2007 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno precdente a quello di liquidazione dell’imposta (redditi anno 2006);
- altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio economiche della famiglia;
3) L’ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.
4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.
5) La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, via Crema n. 3, entro il 30 giugno 2007. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 Giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto A) e B), la domanda va presentata entro il 15 dicembre.
- Non possono usufruire dell’aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono – oltre all’abitazione principale e sue pertinenze – altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9;
- La detrazione o l’aumento della stessa si applica solamente all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento;
- E’ fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l’anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella ordinaria non risulta autorizzata;
- Per nucleo familiare si intende la “Famiglia anagrafica” così come definita nell’art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;
- La presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell’immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall’U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell’immobile stesso;
- Qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento ICI per l’unità immobiliare (così come accatastata e definita dall’U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell’unità immobiliare medesima.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 18/04/2007
OGGETTO: |
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ART. 5, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 504/92. |
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs.n. 504 del 1992 che così dispone: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Richiamato l’articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 che alla lettera “g” del comma 1), così dispone: la facoltà del Comune di “g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”.
Richiamati, altresì, gli artt. 9 e 10 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 13.4.2007;
Ritenuto, quindi, di adottare, nell’ambito della facoltà di indirizzo dell’attività di gestione degli uffici, i valori minimi delle aree fabbricabili a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del DPR n.138 del 1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, come descritti nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che detti valori tengono conto delle indicazioni di cui al 5° comma dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 citato e dei valori medi di stima delle aree fabbricabili per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili riferiti ai Comuni limitrofi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in allegato al presente atto;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di determinare valori minimi delle aree fabbricabili a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del DPR n.138 del 1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, come descritti nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi Finanziario e Urbanistica per gli adempimenti di competenza.
Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 18.4.2007
COMUNE DI PALAZZO PIGNANO
VALORI MEDI DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI PER L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
Zona Omogenea
Denominazione
Tipologia
Densità Edilizia Fondiaria
Euro/mq
B
RESIDENZIALE INTERNA
AREE URBANIZZATE
1,50 MC/MQ
110,00
C1
RESIDENZIALE ESTERNA
AREE URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
95,00
C1
RESIDENZIALE ESTERNA
AREE NON URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
45,00
C2
RESIDENZIALE ESTENSIVA
AREE URBANIZZATE
0,80 MC/MQ
80,00
C2
RESIDENZIALE ESTENSIVA
AREE NON URBANIZZATE
0,80 MC/MQ
35,00
C3
RESIDENZIALE DI RECENTE ESPANSIONE
AREE URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
95,00
C3
RESIDENZIALE DI RECENTE ESPANSIONE
AREE NON URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
45,00
C4
RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE
AREE URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
95,00
C4
RESIDENZIALE DI NUOVA ESPANSIONE
AREE NON URBANIZZATE
1,00 MC/MQ
45,00
D1
INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO
AREE URBANIZZATE
S.U.L.= 60% S.F. - I.C.=60%S.F.
90,00
D2
INDUSTRIALE DI ESPANSIONE
AREE URBANIZZATE
S.U.L.= 50% S.F. - I.C.=60%S.F.
80,00
D2
INDUSTRIALE DI ESPANSIONE
AREE NON URBANIZZATE
S.U.L.= 50% S.F. - I.C.=60%S.F.
25,00
D3
COMMERCIALE DIREZIONALE
AREE URBANIZZATE
S.U.L.= 70% S.F. - I.C.=60%S.F.
100,00
IL RESP. ISTRUTTORIA
IL RESP. SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
F.to: Ogliari arch. Vincenzo F.to: Ginelli Antonio