OGGETTO:

I.C.I. - ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.                         

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Visto l’art. 30, commi 11,12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Vista la legge 23.10.92 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Dato  atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione delle aliquote e dell’imposta:

1)      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,30;

4)      l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,30 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)      limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)      i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

7)      i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale  n. 22 del 6.3.2004  con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni ordinaria per l’anno 2004, nelle seguenti misure: aliquota unica del 5 per mille;

 

Dato atto della previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2005 quantificato in Euro 410.000,00 oltre ad Euro 50.000,00 per proventi violazioni;

 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota del 5 per mille;

 

Ritenuto inoltre:

-         di non avvalersi della facoltà di ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         di non avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale;

-         di aumentare la detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale secondo la proposta dell’ufficio comunale che si allega alla presente deliberazione;

-         di non avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

-         di non avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico o architettonico, o per l’utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini ICI;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dalla responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

 

d e l i b e r a

 

1)      di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del

5 per mille;

 

2)      di determinare in € 103,30 l’importo della detrazione per abitazione principale;

 

3)      di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale, in  € 258,23 secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

 

 

 

                                                                       Allegato deliberazione G.C. n. 24 del 17.3.2005

 

 

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO

Provincia di CREMONA

 

 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AUMENTO DELLA DETRAZIONE “ICI” – ANNO 2005

 

 

BENEFICIARI

 

Possono usufruire dell’aumento della detrazione a Euro 258,23:

le persone ultrasessantenni, come risulta dall’anagrafe alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall’art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia “anagraficamente definita” non superiore a €. 12.911,43 elevato di ulteriori €. 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell’imposta e presunto per l’anno di versamento).

 

 

PROCEDURE

 

1)      Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune) di possesso dei requisiti per l’aumento della detrazione ICI.

 

2)      Documenti da presentare (in carta semplice):

- certificato catastale relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della “Dichiarazione ICI”, o copia del mod. unico 2005 (periodo imposta 2004 – solo descrizione fabbricati ai fini ICI) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

- copia mod. 730/2005 o mod. UNICO 2005 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno precedente a quello di liquidazione dell’imposta (redditi anno 2004);

- altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio economiche della famiglia;

 

3)      L’ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

 

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

 

5)      La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, via Crema n. 3, entro il 30 giugno 2005. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 Giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto A) e B), la domanda va presentata entro il 15 dicembre.

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

- Non possono usufruire dell’aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono – oltre all’abitazione principale e sue pertinenze – altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

 

- La detrazione o l’aumento della stessa si applica solamente all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

- E’ fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l’anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella ordinaria non risulta autorizzata;

 

- Per nucleo familiare si intende la “Famiglia anagrafica” così come definita nell’art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;

 

- La presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell’immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall’U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell’immobile stesso;

 

- Qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento ICI per l’unità immobiliare (così come accatastata e definita dall’U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell’unità immobiliare medesima.