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DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2010, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, secondo il seguente prospetto:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale cinque virgola cinque (5.5.) per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto a: sei virgola cinque (6.5) per mille;
c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati sei virgola cinque (6.5) per mille;
d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune sei virgola cinque (6.5) per mille, sono esclusi gli immobili adibiti a garage;
e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni all’imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:
e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: cinque virgola cinque (5.5) per mille;
e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte all’albo regionale: cinque virgola cinque (5.5) per mille;
f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: cinque virgola cinque (5.5) per mille;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3. l’imposta è ridotta del cinquanta percento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione ala dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizi dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. si da’ atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibro economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
6. di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
7. di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato al concessionario della riscossione delle imposte e relative agli introiti relativi all’anno 2010 il gettito complessivo dell’importo in € 75.000,00 da iscrivere nell’apposito capitolo di entrate del bilancio 2010;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;
9. di comunicare altresì, copia della presente al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale e Servizi Finanziari.
10. di dichiarare stante l’urgenza con voti unanimi espressi nei termini di legge il presente atto immediatamente eseguibile
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