Comune di Olmeneta

Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 19/02/2007 avente per oggetto: " Imposta Comunale sugli

immobili . Determinazione aliquota 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2007, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili, in questo Comune, secondo il seguente prospetto:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative

edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente

adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un

soggetto che le utilizzi come abitazione principale cinque virgola cinque (5.5.) per

mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,per le unità immobiliari ad

uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a

condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto a:

sei virgola cinque (6.5) per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati sei

virgola cinque (6.5) per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli

stessi posseduti nel comune sei virgola cinque (6.5) per mille, sono esclusi gli immobili

adibiti a garage;

e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non

rientrano nelle esenzioni all’imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992,

n.504, compresi nelle seguenti tipologie:

e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel

registro istituito dalle regioni: cinque virgola cinque (5.5) per mille;

e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte all’albo

regionale: cinque virgola cinque (5.5) per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli

previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: cinque virgola cinque (5.5) per

mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del

D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai

commi 48,51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3. l’imposta è ridotta del cinquanta percento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene

accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico

del proprietario, che allega idonea documentazione ala dichiarazione. In alternativa il

contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio

1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che

rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di

comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di

ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque

utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di

quanto dichiarato dal contribuente.

4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione

principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,

usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizi dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.