Comune di Olmeneta
Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 19/02/2007 avente per oggetto: " Imposta Comunale sugli
immobili . Determinazione aliquota 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2007, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili, in questo Comune, secondo il seguente prospetto:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale
cinque virgola cinque (5.5.) permille
;b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,per le unità immobiliari ad
uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a
condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto a:
sei virgola cinque (6.5) per mille
;c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati
seivirgola cinque (6.5) per mille
;d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli
stessi posseduti nel comune
sei virgola cinque (6.5) per mille, sono esclusi gli immobiliadibiti a garage;
e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non
rientrano nelle esenzioni all’imposta previste dall’art.7 della legge 30 dicembre 1992,
n.504, compresi nelle seguenti tipologie:
e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel
registro istituito dalle regioni:
cinque virgola cinque (5.5) per mille;e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte all’albo
regionale:
cinque virgola cinque (5.5) per mille;f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli
previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
cinque virgola cinque (5.5) permille
;2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del
D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai
commi 48,51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3. l’imposta è ridotta del cinquanta percento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione ala dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che
rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di
comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque
utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di
quanto dichiarato dal contribuente.
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizi dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.