COMUNE DI OLMENETA

Provincia di Cremona

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 66 del 20.11.2004

Omissis..

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2005, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, in questo Comune, secondo il seguente prospetto:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità

immobiliare direttamente adib ita ad abitazione principale, nonché per quelle

locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione

principale cinque virgola cinque (5.5.) per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,per le unità

immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta

all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di

cui all’ultimo periodo del precedente punto a: sei virgola cinque (6.5) per

mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non

locati sei virgola cinque (6.5) per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle

abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune sei virgola cinque (6.5) per

mille, sono esclusi gli immobili adibiti a garage;

e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di

lucro, che non rientrano nelle esenzioni all’imposta previste dall’art.7 della

legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:

e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266

iscritte nel registro istituito dalle regioni: cinque virgola cinque (5.5) per

mille;

e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte

all’albo regionale: cinque virgola cinque (5.5) per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non

rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

cinque virgola cinque (5.5) per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito

dall’art. 5 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni,

compreso quanto stabilito dai commi 48,51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della

legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3. l’imposta è ridotta del cinquanta percento (50%) per i fabbricati dichiarati

inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni

dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione ala dichiarazione. In alternativa il contribuente ha

facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio

1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle

condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il

contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la

data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se

antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune

può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto

dichiarato dal contribuente.

4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella

nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro

diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizi dei soci assegnatari, nonché

agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;