COMUNE DI OLMENETA
Provincia di Cremona
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 66 del 20.11.2004
Omissis..
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2005, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili, in questo Comune, secondo il seguente prospetto:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità
immobiliare direttamente adib ita ad abitazione principale, nonché per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale
cinque virgola cinque (5.5.) per mille;b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,per le unità
immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta
all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di
cui all’ultimo periodo del precedente punto a:
sei virgola cinque (6.5) permille
;c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non
locati
sei virgola cinque (6.5) per mille;d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle
abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune
sei virgola cinque (6.5) permille
, sono esclusi gli immobili adibiti a garage;e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di
lucro, che non rientrano nelle esenzioni all’imposta previste dall’art.7 della
legge 30 dicembre 1992, n.504, compresi nelle seguenti tipologie:
e.1) organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266
iscritte nel registro istituito dalle regioni:
cinque virgola cinque (5.5) permille
;e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte
all’albo regionale:
cinque virgola cinque (5.5) per mille;f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non
rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
cinque virgola cinque (5.5) per mille
;2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito
dall’art. 5 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni,
compreso quanto stabilito dai commi 48,51, e 52, lettera a), dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3. l’imposta è ridotta del cinquanta percento (50%) per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni
dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione ala dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle
condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il
contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la
data di ultimazione dei lavori dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se
antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune
può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto
dichiarato dal contribuente.
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizi dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;