DELIBERA
di determinare, in ottemperanza agli artt. n. 6 e n. 18 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni:
a) L'ALIQUOTA ORDINARIA dell'Imposta Comunale sugli immobili nella misura del 6,00 per mille per l'anno 2006;
b) L'ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE nella misura del 5,00 per mille per l'anno 2006;
c) L'ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI nella misura del 7,00 per mille;
d) di stabilire l'aliquota agevolata del 2,00 per mille esclusivamente in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; qualora tuttavia i lavori abbiano termine entro il periodo di due anni e l'immobile venga adibito a propria abitazione principale o affittato con regolare contratto d'affitto, l'agevolazione proseguirà per ulteriori tre anni dal termine dei lavori; tale agevolazione non è applicabile qualora il proprietario sia impresa ma si applicherà invece all'eventuale acquirente privato che destinerà l'immobile oggetto di recupero a propria abitazione principale o lo affitterà con regolare contratto;
d) di stabilire l'aliquota agevolata del 3,50 per mille esclusivamente in favore di proprietari che costruiscono o acquistano una nuova casa edificata sul territorio comunale da destinare a propria abitazione principale, per i primi tre anni successivi all'acquisto (o al termine dei lavori) oltre alla frazione di anno in cui è avvenuto l'acquisto (o è terminata la costruzione).