LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

-          che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita  con il titolo I,  capo I,  del D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504  e   dallo  stesso  disciplinata,  con  le  modifiche  ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-          che l’art.  58  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n. 446  ha recato nuove  disposizioni  in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

 

-          che l’art. 30 della Legge 488/1999 ha introdotto ulteriori modifiche al decreto legislativo 504/92 in materia di I.C.I.;

 

-          che l’art. 18 della  Legge 388/2000 ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs. 509/92 in materia di ICI;

 

CONSIDERATO  che  la  Giunta  Comunale  ha  valutato  tutti gli effetti che le norme stabilite dalla  nuova  disciplina  sopra  riassunta  producono,  a  seconda delle modalità di attuazione  stabilite dall’ente:

 

a)  nei  riguardi  dei  contribuenti  interessati  dalle  citate  disposizioni  ed  in  particolare  dei soggetti  ad  imposta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo;

 

b)  in  relazione al  gettito  dell’imposta,  determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio  e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

ATTESO che l’art. 42, comma 2, lettera f)  D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

RITENUTO di prevedere per l’anno 2006 due aliquote differenziate e precisamente:

- aliquota ordinaria per abitazione principale e pertinenze:    5 per mille

- aliquota per altri immobili (terreni, altre abitazioni e pertinenze) :  6,5 per mille

 

allo scopo di consentire  equilibrio nel bilancio di previsione 2006 e successivi;

 

VISTA la circolare del Ministro delle Finanze 11.02.2000 n. 23/E;

 

VISTO  il  parere  favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

 

 

D E L I B E R A

all’unanimità dei presenti

 

1)  DI  STABILIRE  per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille per le unità  immobiliari adibite ad   abitazione  principale  e   pertinenze  e nella   misura  del  6,50  per mille  per le altre  unità immobiliari;

 

2)  L’imposta  è  ridotta  del  cinquanta  per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,  limitatamente  al periodo  dell’anno  durante  il quale viene accertata  la  sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000  autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

3)  Dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l’unità immobiliare è adibita  ad  abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Per  abitazione  principale  s’intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà,  usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi  famigliari  dimorano  abitualmente.  Le disposizioni   di  cui  al  presente  punto  si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle  cooperative   edilizie  a   proprietà  indivisa   adibita  ad  abitazione   principale  dei  soci assegnatari,  nonché  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti autonomi per le case popolari;

 

4)   L’aliquota  agevolata  per  le  unità  immobiliari  adibite  ad abitazioni principali si applica anche alle  loro  pertinenze  indicate  al  punto 1),  e precisamente:  “Si intende per pertinenza l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare ove è sita l’abitazione principale, purché il proprietario dell’abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell’unità pertinenziale”;

 

5)   Viene  considerata  direttamente  adibita  ad   abitazione   principale   l’unità   immobiliare posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono  la residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6) Si da atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenzedi equilibrio  economico‑finanziario  del  bilancio  comunale  di  previsione  del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

7)  Di  dare  atto che,  ai sensi del secondo comma dell’art. 58, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l’applicazione  dell’art. 9  del D.Lgs. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963,  soggette  al  corrispondente  obbligo  assicurativo,  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.