LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che l’art. 30 della Legge 488/1999 ha introdotto ulteriori modifiche al decreto legislativo 504/92 in materia di I.C.I.;
- che l’art. 18 della Legge 388/2000 ha introdotto ulteriori modifiche al D.Lgs. 509/92 in materia di ICI;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
ATTESO che l’art. 42, comma 2, lettera f) D.Lgs. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
RITENUTO di prevedere per l’anno 2006 due aliquote differenziate e precisamente:
- aliquota ordinaria per abitazione principale e pertinenze: 5 per mille
- aliquota per altri immobili (terreni, altre abitazioni e pertinenze) : 6,5 per mille
allo scopo di consentire equilibrio nel bilancio di previsione 2006 e successivi;
VISTA la circolare del Ministro delle Finanze 11.02.2000 n. 23/E;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
D E L I B E R A
all’unanimità dei presenti
1) DI STABILIRE per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze e nella misura del 6,50 per mille per le altre unità immobiliari;
2) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata AR la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4) L’aliquota agevolata per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali si applica anche alle loro pertinenze indicate al punto 1), e precisamente: “Si intende per pertinenza l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare ove è sita l’abitazione principale, purché il proprietario dell’abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell’unità pertinenziale”;
5) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) Si da atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenzedi equilibrio economico‑finanziario del bilancio comunale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
7) Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.