OGGETTO: "Determinazione delle Aliquote ICI - Anno 2006."


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la formulazione dell'art.6 del citato Decreto Legislativo 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996 n. 662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l'adozione delle aliquote ICI applicabili nel corso del successivo periodo d'imposta;

VISTO altresì l'art. 31, comma 1, della Legge 23.12.1998 n. 448 il quale fissa al 31.12 il termine previsto per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali per gli anni successivi al 1999;

VISTO l’art.2 comma 41 della Legge 24.12.2003, n°350 il quale prevede che per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art.32 del D.Lgs.269/2003 convertito nella Legge 326/2003 l’imposta comunale sugli immobili è dovuta in ogni caso con decorrenza 01.01.2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente;

VISTO altresì l'art. 42, comma 2, lettera f) del Dec. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

ACCERTATO pertanto che la determinazione delle aliquote ICI è di esclusiva competenza della Giunta mentre le altre determinazioni di natura ordinamentale del tributo in parola sono di competenza del Consiglio ai sensi del già citato art. 42, comma 2, lettera f) del ripetuto Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n°13 in data 10 febbraio 2005 è stata determinata l’aliquota per l’anno 2005 nella misura del 5% indistintamente per tutti gli immobili;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 19.11.2005 sono state adottate le seguenti determinazioni generali per l’applicazione dell’ICI nell’anno 2006:

  1. di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale può essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di € 103,30 in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione,con le modalità sopra precisate, spetta per una sola pertinenza purché sia contigua all'abitazione principale;

  1. di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facoltà di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1 comma 5,della Legge 27.12. 1997 n°449;

  2. di ritenere regolare il versamento ICI eseguito da un contitolare del diritto di proprietà anche per conto degli altri;

VISTA la nota in data 02.12.2005, prot.n°3529, con la quale il Segretario Comunale evidenzia la necessità di reperire con l’ICI una somma non inferiore a € 200.000,00 onde assicurare l’equilibrio finanziario tenendo conto delle necessità finanziarie dell’Ente per nuovi mutui per i quali iniziano gli ammortamenti;

RITENUTO equo, per assicurare il fabbisogno finanziario del Bilancio di previsione 2006, prevede entrate derivanti dall’imposta in parola in € 200.000,00 entrata che assicura il finanziamento della spesa corrente per l’anno 2006, nonché in proiezione gli impegni che l’Amministrazione intende assumere nel triennio per assicurare il finanziamento degli investimenti previsti per la comunità;

VISTA la necessità di fissare le aliquote ICI per l’anno 2006 nel modo seguente:

Ø ALIQUOTA ORDINARIA – 5% cinque per mille

abitazione principale e relativa pertinenza, altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.

Ø ALIQUOTA MAGGIORATA – 6% sei per mille

abitazioni diverse da quella principale purché locate

Ø ALIQUOTA MAGGIORATA – 7% sette per mille

immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

VISTO l'art. 172 Comma 1 lett e) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n 267;

VISTO l’art.4 comma 1 lett.d) del D.Lgs.30.03.2001, n°165;


VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.tivo 18.8.2000 n. 267;


VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.tivo 18.8.2000 n. 267;


CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano

 

D E L I B E R A

Ø ALIQUOTA ORDINARIA – 5% cinque per mille

abitazione principale e relativa pertinenza, altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.

Ø ALIQUOTA MAGGIORATA – 6% sei per mille

abitazioni diverse da quella principale purché locate

Ø ALIQUOTA MAGGIORATA – 7% sette per mille

immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

  1. detrazione per l’unità immobiliare del soggetto passivo ad abitazione principale € 103,30 (€ 103,30 per il 2005) fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente .

  2. Di stabilire che, per il periodo d’imposta 2006, è considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l’unità immobiliare non risulti locata;

  3. Di stabilire che possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale anche le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine). L'ammontare della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale può essere computato per la parte residua e fino alla concorrenza di € 103,30 in diminuzione dell'imposta medesima per una sola pertinenza (posto auto, box, autorimessa, soffitta o cantina). La detrazione,con le modalità sopra precisate, spetta per una sola pertinenza purché sia contigua all'abitazione principale.

  4. di ritenere regolare il versamento ICI eseguito da un contitolare del diritto di proprietà anche per conto degli altri.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari secondo le modalità previste dall’art.125 del D.Lgs.18.08.2000, n°267.