PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEOGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2010.
Partecipa l'Assessore Esterno, Paletti dott.ssa Ilaria.
Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.
Il Consigliere di Minoranza Sig. Rosa Federico chiede di applicare un'aliquota agevolata per le attività produttive, per dare un segnale vista la situazione finanziaria in essere.
Il Sindaco evidenzia che un eventuale taglio non è sostebile dal bilancio.
Il Consigliere di Maggioranza Sig. Pegorari Giacomo evidenzia che la perdita di gettito della P.L.A.C. ha pesato e pesa tuttora sul bilancio impedendo scelte diverse.
Il Vice Sindaco Sig. Superti Fabrizio evidenzia l'attuale contingenza finanziaria per gli enti locali conseguente ai ripetuti tagli nei trasferimenti da parte dello Stato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 108, adottata nella seduta del 24.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili: proposta di determinazione aliquota per l’anno 2010”, con la quale è stato proposto di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’I.C.I. nella misura unica del 5,50 per mille e di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di € 103,29;
- visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della Legge 23.12.1996 n° 662, i quali prevedono, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I., che:
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, sempre che sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
- ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate confermando la detrazione d’imposta in € 103,29;
- preso e dato atto che con propria deliberazione n° 2 dell’8 marzo 1999, atti O.RE.CO. n° 4294 del 22.03.1999, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
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- considerato che in base alla valutazione del gettito d’imposta, determinante la conservazione dell’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, si conferma l’aliquota unica del 5,50 per mille ed il mantenimento a € 103,29 di detrazione sulla prima casa per le abitazioni classificate quali A1, A8 e A9 essendo le altre esentate ai sensi dell’articolo 1 della Legge 126/2008;
- visto il D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, pubblicata sulla G.U. n° 195 del 21.08.2008;
- ritenuto a tal fine di considerare il numero massimo delle pertinenze esonerate dal pagamento dell’I.C.I. riferite alla prima casa, pari a due purchè collegate funzionalmente e catastalmente alla prima casa;
- visto il D.D.L. “Finanziaria 2010” in fase di approvazione;
- preso e dato atto che il gettito presunto per il 2010 con applicazione dell’aliquota unica del 5,50 per mille è di € 252.000,00;
- visto l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;
- visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998 n° 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
- riconosciuta la propria competenza a deliberare;
- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 - articolo 49;
- con voti favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Bellotti Piergiulio, Rosa Federico, Superti Ilaria, Bonotti Mariangela Denise), astenuti nessuno, presenti e votanti n° 13 Consiglieri.
D E L I B E R A
- di confermare per l’anno 2010 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – nella misura unica del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquanta per mille).
- Di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di € 103,29, a valere sulle abitazioni classificate quali A1, A8 e A9 essendo le altre esonerate ai sensi dell’articolo 1 della Legge 24.07.2008 n° 126.
- Di determinare in numero due le pertinenze esonerate dal pagamento I.C.I. prima casa purchè funzionalmente e catastalmente collegate alla prima casa (abitazione principale).
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.
- Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
- Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota I.C.I. e della detrazione d’imposta sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio (art. 151 – D.Lgs. 267/2000).
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- Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4, D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
- Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2010, ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
o stante l’urgenza di provvedere;
o con voti favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Bellotti Piergiulio, Rosa Federico, Superti Ilaria, Bonotti Mariangela Denise), astenuti nessuno, presenti e votanti n° 13 Consiglieri;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.