LA GIUNTA COMUNALE
- visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione è di esclusiva competenza della Giunta Comunale;
- visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della Legge 23.12.1996 n° 662, i quali prevedono, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I., che:
a) l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;
c) l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, sempre che sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
- ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate confermando la detrazione d’imposta in € 103,29;
- preso e dato atto che con propria deliberazione n° 2 dell’8 marzo 1999, atti O.RE.CO. n° 4294 del 22.03.1999, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
- considerato che in base alla valutazione del gettito d’imposta, determinante la conservazione dell’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, si propone di confermare l’aliquota unica del 5,50 per mille ed il mantenimento a € 103,29 di detrazione sulla prima casa;
- preso e dato atto che il gettito presunto per il 2005 con applicazione dell’aliquota unica del 5,50 per mille è di € 440.000,00;
- visto l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;
- visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998 n° 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
- riconosciuta la propria competenza a deliberare;
- acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 - articolo 49;
- all’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;
D E L I B E R A
- di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – nella misura unica del 5,50 per mille (cinquevirgolacinquanta per mille).
- Di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di € 103,29.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.
- Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
- Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota I.C.I. e della detrazione d’imposta sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio (art. 151 – D.Lgs. 267/2000).
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4, D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
- Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2005, ai sensi dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
LA GIUNTA COMUNALE
o stante l’urgenza di provvedere;
o con separata ed unanime votazione;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.