LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

a)      l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

 

b)      l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

c)      l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

 

d)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

e)      la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, sempre che sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

o       stante l’urgenza di provvedere;

o       con separata ed unanime votazione;

 

DICHIARA

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.