DELIBERA

 

1.      di determinare l’aliquota da applicare sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto ed individuate nelle categorie C/2 e C/6 (box, cantine, autorimesse, solai) per l’anno 2008 in misura del 5 per mille;

 

2.      di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al precedente punto a), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati l’aliquota per l’anno 2008 in misura del 6 per mille;

 

3.      di stabilire l’importo di euro 103,29 quale detrazione da applicare ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

4.      di dare atto che alla detrazione sopra citata, a mente del comma 2 bis dell’art. 8 D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 dall’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore ad euro 200 che viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

5.      di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6.      di rimandare a completamento ed integrazione di quanto riportato nel presente atto al vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Sugli Immobili”;

 

7.      di rendere pubblica la presente deliberazione con le modalità previste dalla vigente normativa.