COMUNE DI PIZZIGHETTONE
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 19/03/2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008
Premesso che con delibera n°
Richiamati gli articoli 6-8 del D.Lgs. n°504/1992 e successive modifiche, in materia di determinazione di aliquota, riduzioni e detrazioni ICI;
Ritenuto di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ICI per la prima casa in ragione del 5 per mille con le stesse detrazioni in vigore nell’anno 2007 e l’aliquota ICI per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati, in ragione del 7 per mille;
Visto l’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n°267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
Atteso che è stato prorogato al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 e dei connessi adempimenti;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e successive modifiche;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille
TERRENI AGRICOLI 7 per mille
AREE FABBRICABILI 7 per mille
ALTRI FABBRICATI 7 per mille
DETRAZIONE PER UNITA’
IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE: € 113,62*
(ottenuta incrementando di € 10,33 la detrazione base di legge)
*
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO SUDDETTO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
b) non venga effettuata la locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 10.329,14 (Lire 20.000.000). Detto reddito è elevato ad € 12.394,96 (Lire 24.000.000) per coloro che abbiano familiari a carico.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
*
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) età di ciascun coniuge all’atto del matrimonio non superiore a 35 anni;
b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
c) non venga effettuata locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 23.240,56.
I soggetti passivi di cui al precedente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per TRE ANNI, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potrà essere modificato con la deliberazione di determinazione dell’aliquota I.C.I. e relative detrazioni.
Anche l’ammontare della detrazione potrà essere modificato con la citata deliberazione.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati, anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2) Di prendere atto delle modifiche apportate dalla finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 Dicembre 2007), che all’articolo 1, comma 5, così cita:
- all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".