IL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 12/02/2007 DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille
TERRENI AGRICOLI 7 per mille
AREE FABBRICABILI 7 per mille
ALTRI FABBRICATI 7 per mille
DETRAZIONE PER UNITA’
IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE: € 113,62*
* LA DETRAZIONE DI CUI SOPRA, PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON EVENTUALE BOX, E’ ELEVATA AD € 144,61 PER I CONTRIBUENTI CHE ALL’1.1.2007 ABBIANO COMPIUTO IL 65° ANNO DI ETA’.
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO SUDDETTO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
b) non venga effettuata locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 10.329,14 (Lire 20.000.000). Detto reddito è elevato ad € 12.394,96 (Lire 24.000.000) per coloro che abbiano familiari a carico.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
* LA DETRAZIONE DI € 144,61 PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON EVENTUALE BOX, SARA’ APPLICATA ANCHE ALLE COPPIE CHE HANNO CONTRATTO MATRIMONIO A FAR TEMPO DALL’1.1.2006.
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) età di ciascun coniuge all’atto del matrimonio non superiore a 35 anni;
b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
c) non venga effettuata locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 23.240,56.
I soggetti passivi di cui al precedente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per TRE ANNI, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potrà essere modificato con la deliberazione di determinazione dell’aliquota I.C.I. e relative detrazioni.
Anche l’ammontare della detrazione potrà essere modificato con la citata deliberazione.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati, anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di legge delle tariffe I.C.I. anno 2007, nonché a trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per quanto di competenza.
3) Di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche.