COMUNE DI PIZZIGHETTONE
PROVINCIA DI CREMONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale il 2/3/2005, premesso che con delibera n°53 in data 19.04.2004 ha determinato per l’anno 2004 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille per l’abitazione principale e del 6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati, con la detrazione dell’importo di € 113,62 rapportato ad anno solare, per la sola abitazione principale e l’elevazione ad € 144,61 della detrazione di cui sopra ai contribuenti ultrasessantacinquenni ed alle coppie di età non superiore ai 35 anni che hanno contratto matrimonio nel corso dell’anno di competenza, fissando le condizioni per accedere all’elevazione della detrazione;
Richiamati gli articoli 6-8 del D.Lgs. n°504/1992 e successive modificazioni, in materia di determinazione di aliquota, riduzioni e detrazioni ICI;
Ritenuto di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI per la prima casa in ragione del 5 per mille con le stesse detrazioni in vigore nell’anno 2004, e l’aliquota ICI per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati, in ragione del 7 per mille;
Rilevato che a seguito dell’applicazione delle aliquote ICI il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2005 è previsto in € 985.000,00 come da stanziamento in bilancio;
Visto il Decreto Legge n°314/2005 con il quale è stato differito al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 e dei connessi adempimenti;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille
TERRENI AGRICOLI 7 per mille
AREE FABBRICABILI 7 per mille
ALTRI FABBRICATI 7 per mille
DETRAZIONE PER UNITA’
IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE: € 113,62*
* LA DETRAZIONE DI CUI SOPRA, PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON EVENTUALE BOX, E’ ELEVATA AD € 144,61 PER I CONTRIBUENTI CHE ALL’1.1.2005 ABBIANO COMPIUTO IL 65° ANNO DI ETA’.
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO SUDDETTO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
b) non venga effettuata locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 10.329,14 (L. 20.000.00). Detto reddito è elevato ad € 12.394,96 (L. 24.000.000) per coloro che abbiano familiari a carico.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
* LA DETRAZIONE DI € 144,61 PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON EVENTUALE BOX, SARA’ APPLICATA ANCHE ALLE COPPIE CHE HANNO CONTRATTO MATRIMONIO A FAR TEMPO DALL’1.1.2004.
IL GODIMENTO DEL BENEFICIO E’ SUBORDINATO ALLA SUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
a) età di ciascun coniuge all’atto del matrimonio non superiore a 35 anni;
b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi;
c) non venga effettuata locazione dell’abitazione oggetto del beneficio;
d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell’anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore ad € 23.240,56.
I soggetti passivi di cui al precedente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per TRE ANNI, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potrà essere modificato con la deliberazione di determinazione dell’aliquota I.C.I. e relative detrazioni.
Anche l’ammontare della detrazione potrà essere modificato con la citata deliberazione.
I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di GIUGNO dell’anno di applicazione dell’imposta, su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati, anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della suddetta detrazione.
L’autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste.
In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2) Di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2005 in € 985.000,00 derivante anche dall’ampliamento della base imponibile, così come iscritto nell’apposita Risorsa di Entrata del bilancio 2005.
3) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di legge delle tariffe I.C.I. anno 2005, nonché a trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per quanto di competenza.
4) Di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche.