1 Di determinare per l'anno 2008 l'aliquota per l'applicazione dell'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dallo 01.01.2008 nel modo seguente:

 - 5 per mille                  abitazione principale  (aliquota ordinaria)

 - 5 per mille                  altri fabbricati

 - 7 per mille                  aree fabbricabili

 - 7 per mille                  terreni agricoli

2 Di confermare ai sensi dell' art. 8 comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge 662/96 per l'anno 2008 le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale nella misura di € 104,00 in ragione anno, nonché l'ulteriore detrazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 244 del 24.12.2007 che dispone con decorrenza 2008 che i contribuenti con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli), usufruiscano relativamente all'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ada abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un massimo di 200,00 euro rapportata al periodo dell'anno in cui usufruisce di tale abolizione.

 

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