DEL. N. 24 DEL 18.12.2008
OGGETTO: Imposta Comunale Immobili - I.C.I. – Conferma aliquota anno 2009.-
Il CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 64/G.C./27.11.2008, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto” Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I – Approvazione aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l’anno 2009. Proposta”.-;
Visto il comma 156 che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote I.C.I. è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42, del Testo Unico sugli Enti Locali,D. Lgs n. 267/2000;
Pertanto la delibera che approva le aliquote e le detrazioni dell’I.C.I. dal 1° gennaio 2008 è di competenza consiliare.-
Considerato che
Ritenuto di stabilire le aliquote, le riduzioni e le detrazioni come riportate nel deliberato;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgvo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi del Comune, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti:
- il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;
- il D.L. 08.08.1996, n. 437;
- il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
-
Visto il D.Lgvo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento applicativo I.C.I.;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0 , astenuti n. 3 (PADOVANI, BANDERA e CAFFI), espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;
D E L I B E R A
1. di confermare per quanto esposto in narrativa per le aliquote dell’I.C.I per l’anno 2009 nelle seguenti misure:
a) - unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
riferito alle sole abitazioni categoria A1, A8, e A9 6 (sei) per mille;
b) - altre unità immobiliari 6 (sei) per mille
c) - altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni 6 (sei) per mille
(terreni agricoli - aree fabbricabili)
d) - aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico: 1 (uno) per mille.
Le aliquote predette sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 dall’inizio dei lavori come già previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge n. 449 del 27.12.1997;
2) - di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure:
e) - riduzione del 50 (cinquanta) per cento, cosi come disposto dall’art. 8 del D. Lgs n. 504. per gli
immobili dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati;
f) - detrazione per l’abitazione principale: € 130,00= (centotrenta/00) per abitazioni appartenenti
alle categorie A1, A8 e A9;
3) di stimare il gettito complessivo dell'imposta di €. 182.000,00= da iscrivere all'apposito risorsa
del Bilancio 2009;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per le pubblicazioni di legge.-