DEL. N. 58 DEL 30.12.2004

 

OGGETTO: Imposta Comunale Immobili - I.C.I. - Approvazione aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l'anno 2005.-

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 16.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote, riduzioni. detrazioni I.C.I. e modalità applicative relative all'anno 2004;

Considerato che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente sia nei confronti dei contribuenti che in relazione al gettito dell'imposta;

 

Ritenuto di stabilire le aliquote, le riduzioni e le detrazioni come riportate nel deliberato;

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L gvo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi del Comune, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

Visti:

 

- il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

 

- il D.L. 08.08.1996, n. 437;

 

- il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;

 

- la L. 27.12.1997, n. 449;

 

- Visto il D.Lgvo n. 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

 

Visto il Regolamento applicativo I.C.I.;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. di stabilire, per quanto esposto in narrativa per le aliquote dell’I.C.I nelle seguenti misure:

 

a) - unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale 6 (sei) per mille

 

b) - altre unità immobiliari 6 (sei) per mille

 

c) - altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni 6 (sei) per mille

(terreni agricoli - aree fabbricabili)

d) - aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari

inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico: 1 (uno) per mille.

Le aliquote predette sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 dll’inizio dei lavori come già previsto dall’art. 1, comma 5 della Legge n. 449 del 27.12.1997;

 

2) - di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure:

 

e) - riduzione del 50 (cinquanta) per cento, cosi come disposto dall’art. 8 del D. Lgs n. 504. per gli

immobili dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati;

 

f) - detrazione per l’abitazione principale: € 130,00= (centotrenta);

 

3. di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Concessionario della riscossione

delle imposte e relativo agli introiti relativi al 2004 (€ 181.795,80) ed in considerazione che nell’anno 2004 è gia stato incassato l’importo di € 150.050,32= e resta ancora da incassare parte della 2^ rata 2004 per un importo presunto di € 40.000,00= circa, e ritenuto di incrementare le suddette stime a seguito di nuove costruzioni e ristrutturazioni, il gettito complessivo dell'imposta di €. 194.000,00= da iscrivere all'apposito risorsa del Bilancio 2005;

 

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per le pubblicazioni di legge.-

 

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