Deliberazione del Consiglio Comunale

n. di reg. 2011/00045  del 9.06.2011

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONI DELEL ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2011

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

 

omissis

 

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;

 

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;

 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 16 marzo 2011, con il quale viene prorogato al 30.06.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno 2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del DLGS 18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 di riordino della Finanza Territoriale, con il quale è stata istituita “l’Imposta Comunale sugli Immobili” a decorrere dall'anno 1993,  e le successive modificazioni ed integrazioni;

 

omissis

 

Visto l’art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione I.C.I. prima casa) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

 

omissis

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale  può determinare i valori delle aree fabbricabili minimi di riferimento che il contribuente potrà utilizzare per non incorrere in accertamento d’imposta;

 

Ritenuto, per quanto sopra rilevato, ancora congrui i valori di stima approvati, quale valore minimo di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche  per l’anno d’imposta 2011;

 

Richiamato  la  propria precedente deliberazione  di C.C. n. 2010/00024 del 27.04.2010 con la quale si sono  determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2010;

 

Visto l’articolo 77 bis, comma 30 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 il quale dispone, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del DL 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.07.2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Ritenuto opportuno  confermare le aliquote per l’anno 2011, come di seguito riportato:

 

a)       per le unità immobiliari A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) ---  aliquota in misura del  5,40 per mille;

 

b)      per tutti gli immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e dei terreni agricoli -- aliquota in misura del  7  per  mille;

 

c)       per le aree fabbricabili -- aliquota in misura del  6,20 per mille;

 

Ritenuto, che è volontà di questa Amministrazione Comunale di elevare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, confermando anche per l’anno 2011  quanto stabilito per l’anno d’imposta 2010, come di seguito riportato:

 

a)       Euro 136,00 quale detrazione da applicare all'unità immobiliare appartenenti alla categoria catastale: A1, A8, A9, adibita ad  abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

Ritenuto pertanto di determinare la disciplina e modalità applicative dell’imposta così come meglio  specificato nell’allegato sub 1a)  e sub 1b) a completamento di quanto riportato nel presente atto e che ne diventa parte integrante sostanziale;

 

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

 

 

 

 

delibera

 

1.       per le ragioni espresse in premessa, di operare al fine dell’Imposta Comunale sugli Immobili  le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, per l’anno 2011, come segue:

 

a)       nella misura del 5,40 per mille, sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale: A1, A8, A9 e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai);

 

b)     nella misura del 7 per mille   per  tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a),  e dei terreni  agricoli;

 

c)       nella misura del 6,20 per mille per le sole aree edificabili;

 

d)      di confermare anche  per l’anno 2011,  Euro 136,00  quale importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale: A1, A8, A9, direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto   passivo all'imposta, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si protrae  tale destinazione;

 

e)      di determinare la disciplina e le modalità applicative dell’imposta così come meglio specificato nell’allegato sub 1a)  sub 1b) a completamento di quanto riportato nel presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

 

2.       di demandare al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del provvedimento;

 

 

 

 

Allegato sub 1a -   

alla delibera di C. C. n.  2011/00045  del 09.06.2011

 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. appartenenti alla Categoria Catastale A1, A8 e A9) O ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA (DL n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008)

 

Fermo restando che a seguito del Decreto Legge del 27/05/2008  n. 93  convertito dalla legge 24 luglio 2008  n. 126:

 

v       A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) e i suoi familiari, dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.lgs. 504/1992, e s. m. e i., nonché quelle ad essa assimilate da regolamento comunale.

 

v       Si considerano parti integranti dell’abitazione  principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, L’assimilazione opera a condizione che la pertinenza sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (ora identificabili catastalmente nella categoria C/6 e C/2), che sono di norma ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

 

v        L’esenzione è estesa solo alle seguenti unità immobiliari (ed eventuali pertinenze con le limitazioni suddette) assimilate, per legge o in base al regolamento comunale, all’abitazione principale del soggetto passivo, e precisamente:

 

a)        al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato a sua abitazione principale, situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale (assimilazione per legge);

 

b)       unità immobiliare, e pertinenze ammesse, utilizzata come abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune; (assimilazione per legge);

 

c)        alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (assimilazione per legge);

 

d)       unità immobiliare, e pertinenze ammesse, concessa in uso gratuito ai soli parenti di I° grado in linea retta, residenti nel comune, che la utilizzino come abitazione principale. Qualora ricorrano le condizioni di cui  sopra, al fine dell’ottenimento il contribuente è  obbligato a  presentare la richiesta per l’applicazione dell’esenzione di che  trattasi  (vedi  condizioni  art. 4  Regolamento ICI) –

       Si ricorda che l’esenzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare. Per                        cui, ad esempio,  se un contribuente possiede due immobili, uno  adibito a  propria abitazione                                principale ed uno utilizzato da un proprio familiare di grado, l’esenzione spetta esclusivamente per                      l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. (assimilazione da regolamento comunale);

 

e)        unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di comprovato ricovero permanente. La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di  ricovero; (assimilazione da regolamento comunale).

 

v       Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 (case signorili, ville, castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

 

Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche e delle informazioni presenti  nelle banche dati del comune e di altri enti pubblici.

 

 

 

Allegato sub 1b -   

alla delibera di C. C. n.  2011/ 00045  del  09.06.2011

 

ULTERIORI CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. appartenenti alla Categoria Catastale A1, A8 e A9)  O ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA (DL n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008)

 

v      Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (tramite risposta ad una interrogazione parlamentare del 28 gennaio 2009 e con Risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009) ha precisato che le assimilazioni regolamentari che danno diritto all’esenzione sono solo quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

 

      Pertanto con riferimento alle previsioni regolamentari del Comune di Crema, le uniche assimilazioni             ammesse rimangono quelle richiamate al precedente allegato sub 1a) - lettere d) - e).

 

Non è consentita l’estensione dell’esenzione per l’ipotesi di:

 

v       Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero 

 

Disposizioni generali:

 

v       L’unità immobiliare acquistata per propria dimora, nella quale, entro 90 giorni dalla data dell’acquisto, venga fissata la residenza anagrafica del soggetto passivo,  comporta la presunzione dell’applicazione della detrazione  e dell’aliquota stabilita in misura ridotta per l’abitazione principale o esclusione dall’imposta, senza obbligo della relativa dichiarazione a decorrere dalla data di effettiva residenza. 

 

      N.B. la residenza, se accolta, decorre dalla data di richiesta. Nel caso in cui  la residenza anagrafica           presso l’immobile acquistato venga fissata dopo i 90 (novanta) giorni dalla compravendita, permane    l’obbligo della presentazione della Dichiarazione e l’utilizzo dell’aliquota ordinaria, senza alcuna         detrazione, sino alla data del rilascio della suddetta residenza.