PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. di Reg.  2009/00014  del 30.03.2009

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI ANNO 2009

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

omissis

 

Visto l’art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione I.C.I. prima casa) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

 

omissis

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale  può determinare i valori delle aree fabbricabili minimi di riferimento che il contribuente potrà utilizzare per non incorrere in accertamento d’imposta;

 

Ritenuto, per quanto sopra rilevato, ancora congrui i valori di stima approvati, quale valore minimo di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche  per l’anno d’imposta 2009;

 

Richiamato  la  propria precedente deliberazione  di C. C. n. 2008/00020 del 28.03.2008 con la quale si sono  determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno  2008;

 

Visto l’articolo 77 bis, comma 30 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 il quale dispone, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del DL 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.07.2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Ritenuto opportuno  confermare le aliquote per l’anno 2009, come di seguito riportato:

 

a)       per le unità immobiliari A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) ---  aliquota in misura del  5,40 per mille;

 

b)       per tutti gli immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e dei terreni agricoli -- aliquota in misura del  7  per  mille;

 

c)       per le aree fabbricabili -- aliquota in misura del  6,20 per mille;

 

Ritenuto, che è volontà di questa Amministrazione Comunale di elevare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, confermando anche per l’anno 2009  quanto stabilito per l’anno d’imposta 2008, come di seguito riportato:

 

a)       Euro 136,00 quale detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

 

Ritenuto pertanto di determinare la disciplina e modalità applicative dell’imposta così come meglio  specificato negli allegati sub 1, lettere a) b) c) a completamento di quanto riportato nel presente atto e che ne diventano parte integrale e sostanziale;

 

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

 

delibera

 

1.       per le ragioni espresse in premessa, di operare al fine dell’Imposta Comunale sugli Immobili  le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

 

a)       nella misura del 5,40 per mille, sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale: A1, A8, A9 e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai);

 

b)      nella misura del 7 per mille   per  tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a),  e dei terreni  agricoli;

 

c)       nella misura del 6,20 per mille per le sole aree edificabili;

 

d)       di confermare anche  per l’anno 2009,  Euro 136,00  quale importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto   passivo all'imposta, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si protrae   tale destinazione;

 

e)      di determinare la disciplina e le modalità applicative dell’imposta così come meglio specificato negli  allegati sub 1, lettere a) b), c)  a completamento di quanto riportato nel presente atto che ne diventano parte integrale e sostanziale;

 

2.       di dare atto che il Responsabile del procedimento, Funzionario del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  lett. a)

alla delibera di C. C.

n.  2009/00014  del 30.03.2009

              

 

 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. appartenenti alla Categoria Catastale A1, A8 e A9) O ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA (DL n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008) IN FAVORE DI SOGGETTI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE 

 

 

v      Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

v      La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero;

 

v       Il contribuente che versi nelle predette  condizioni  può applicare la  detrazione riconosciuta dal comune per l’abitazione principale - per l’anno 2009,  Euro 136,00  - (U.I. identificata catastalmente categoria  A1, A8, e A9) o l’esclusione dall’imposta (DL n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

v       Il Comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;

 

v       Il Comune si riserva, inoltre, un’azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell’immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell’obbligo di imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  lett. b)

alla delibera di C. C.

n.  2009/00014  del 30.03.2009

 

 

 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. appartenenti alla Categoria Catastale A1, A8 e A9) O ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA (DL n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008) IN FAVORE DI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ED ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

 

 

v      Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E.;

 

v      La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo;

 

v       Il contribuente che versi nelle predette  condizioni  può applicare l’aliquota agevolata e la  detrazione riconosciuta dal comune per l’abitazione principale - per l’anno 2009,  Euro 136,00  - (U.I. identificata catastalmente categoria  A1, A8, e A9) o l’esclusione dall’imposta (DL n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

v       Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;

 

v       Il Comune si riserva, inoltre, un’azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell’immobile oggetto della misura agevolativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  lett. c)

alla delibera di C. C.

n.  2009/00014  del 30.03.2009

 

 

 

ALTRE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (U.I. appartenenti alla Categoria Catastale A1, A8 e A9) O ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA (DL n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008)

 

 

 

v       Fermo restando che a seguito del Decreto Legge del 27/05/2008  n. 93  convertito dalla legge 24 luglio 2008  n. 126:

 

v       “A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo” e che Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

v      Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e pertinenze  ammesse  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non possiede altra abitazione principale nel comune

 

v       unità immobiliare, e pertinenze ammesse, concessa in uso gratuito ai parenti di I° grado in linea retta, residenti nel comune, che la utilizzino come abitazione principale (vedi  condizioni  art. 4 Regolamento  Comunale  ICI) - Resta l’obbligo di comunicare al comune l’inizio della cessione in uso gratuito;

 

v       unità immobiliare, e pertinenze ammesse, utilizzata come abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

 

v       alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale

 

v       Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche e delle informazioni presenti  nelle banche dati del comune e di altri enti pubblici.