Deliberazione del Consiglio Comunale

n. di Reg. 2008/00020  del 28.03.2008

 

 

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli immobili – determinazione delle aliquote, riduzioni e   

               detrazioni  anno 2008

 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

omissis

 

²      che il Comune di Crema, avvalendosi della facoltà prevista dal  citato art. 52 del Decreto Legislativo     n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30 marzo 1999 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

omissis

 

²      che è volontà di questa Amministrazione avvalersi di quanto previsto dalla legge 662/96,  correttiva dell'art. 8, del D.Lgs. 504/92, relativamente a quanto riguarda sia le riduzioni che le detrazioni dall'imposta applicabili anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

²       che con delibera di Consiglio n. 2003/00022 del 26.03.2003 questa Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della facoltà di stabilire detrazioni per l’abitazione principale, elevando, di conseguenza, l’importo della detrazione di euro 103,29 come di seguito riportato:

 

v      Euro 136,00 quale detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze;

v      Euro 236,00 quale aumento della detrazione per abitazione principale, estesa alle relative pertinenze, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

Omissis

 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2008 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2008.

 

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 168 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’art. 25 della legge 27.12.2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Omissis

 

Rilevato che le disposizioni della legge finanziaria contenute nel comma 168 riguardano anche l’ICI, e che pertanto risulta opportuno dettare le modifiche da apportarsi in materia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con delibera Consiliare n. 40 del 30.03.1999 e successive modificazioni e integrazioni,  stabilendo che gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 5,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali  a Euro 10,00 per anno.

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, del 2 marzo 2001 relativa alla determinazione dei valori di riferimento del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, così come rivisti ed aggiornati a seguito dell’attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale (delibera di C.C. n. 37 del 10.05.2004) con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2007/00006 del 13.02.2007, e che pertanto sono rimasti invariati per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007;

 

omissis

 

Ritenuto, per quanto sopra rilevato, ancora congrui  i valori di stima approvati, quale valore minimo di riferimento delle aree edificabili da utilizzare ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche  per l’anno d’imposta 2008;

 

Richiamato  la  propria precedente deliberazione  di C. C. n. 2007/00006 del 13.02.2007 con la quale si sono  determinate le aliquote e le detrazioni per l’anno  2007.

 

Considerato che per l’anno 2008 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell’Amministrazione in ordine al perseguimento dell’equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti;

 

omissis

 

Considerato che al fine dell’applicazione della detrazione di Euro 236,00 quale aumento della detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, il reddito complessivo annuo di euro 12.911,43 del nucleo familiare del soggetto passivo ICI,  e l’età minima di anni 60 per i proprietari ovvero per i titolari del diritto reale di godimento di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, necessitano di essere adeguati alla luce del progressivo minor potere d’acquisto del danaro, nonché per uniformare i criteri per la concessione della predetta detrazione con quelli previsti per la concessione della riduzione/agevolazione ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

 

omissis

 

Ritenuto opportuno  modificare le aliquote per l’anno 2008, come di seguito riportato:

 

a)      per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) --  aliquota in misura del  5,40 per mille;

b)      per le unità immobiliari adibite ad abitazione e per quelle costituenti pertinenze delle stesse,  possedute in aggiunta all’abitazione principale e sue pertinenze, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo -- aliquota in misura del  7 per mille;

c)      per tutti gli immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b) e dei terreni agricoli -- aliquota in misura del  7  per  mille;

d)      per le aree fabbricabili -- aliquota in misura del  6,20 per mille.

 

Ritenuto, che è volontà di questa Amministrazione Comunale di elevare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, confermando anche per l’anno 2008  quanto stabilito per l’anno d’imposta 2007, come di seguito riportato:

 

a)      Euro 136,00 quale detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale, del soggetto passivo, estesa alle relative pertinenze, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

b)      Euro 236,00 quale aumento della detrazione per abitazione principale, estesa alle relative pertinenze, aventi dette unità immobiliari  le caratteristiche previste per le categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7;  con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

 

Ritenuto altresì di stabilire in Euro 15.000,00 il reddito lordo complessivo annuo riferito alla famiglia anagraficamente definita e in 65 anni l’età minima del soggetto passivo ICI al fine di accedere all’applicazione della detrazione di Euro 236,00 quale aumento della detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale.

 

Ritenuto pertanto di determinare la disciplina e modalità applicative dell’imposta così come meglio  specificato negli allegati sub 1, lettere a) b) c) e c1), a completamento di quanto riportato nel presente atto e che ne diventano parte integrale e sostanziale.

 

Rilevato che la diversificazione delle aliquote ICI e l’ulteriore detrazione da applicarsi all’imposta calcolata per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, estesa alle relative pertinenze,  determina un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno 2007, contando anche sull’ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati, oltre che sull’incremento naturale delle nuove costruzioni.

 

Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

 

delibera

 

1.       di istituire per l’anno 2008, per le ragioni espresse in premessa, l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

 

a)       nella misura del 5,40 per mille, sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai);

 

b)       nella misura del 7 per mille  per le unità abitative e per quelle costituenti pertinenze delle stesse, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo;

 

c)       nella misura del 7 per mille   per  tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), e dei terreni  agricoli;

 

d)       nella misura del 6,20 per mille per le sole aree edificabili;

 

e)       di confermare anche  per l’anno 2008,  Euro 136,00  quale importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto   passivo all'imposta, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si protrae   tale destinazione;

 

f)         di confermare anche per l’anno 2008,  Euro 236,00  la detrazione per abitazione principale,  in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale;

 

g)       di stabilire in Euro 15.000,00 il reddito lordo complessivo annuo riferito alla famiglia anagraficamente definita e in  65 anni l’età minima  del soggetto passivo ICI titolare di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, necessari al fine di accedere all’applicazione della detrazione di Euro 236,00 quale aumento della detrazione  con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

h)       di determinare la disciplina e le modalità applicative dell’imposta così come meglio specificato negli  allegati sub 1, lettere a) b), c) e c1)  a completamento di quanto riportato nel presente atto che ne diventano parte integrale e sostanziale.

 

2.      di stabilire  che gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 5,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali  a Euro 10,00 per anno.

 

3.      di dare atto che il Responsabile del procedimento, Funzionario del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  a) alla deliberazione 

                 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE IN FAVORE DI SOGGETTI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE  (ART. 3, COMMA 56, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

 

 

v      Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

v      La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero;

 

v      Il contribuente che versi nelle predette  condizioni  può applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l’abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l’anno 2008,  Euro 136,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale). 

 

v      Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;

 

v      Il comune si riserva, inoltre, un’azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell’immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell’obbligo di imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  b) alla deliberazione

 

 

IDENTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE IPOTESI PER LE QUALI SI APPLICA L’ICI  AL  7  PER  MILLE  NELL’ANNO  2008

 

 

v      Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell’I.C.I. al 7 per mille nell’anno 2008 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato orientativamente con “codice 2” di “colonna 2” del “quadro B” concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.

 

Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

 

²      Unità immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all’abitazione principale, anche se per quest’ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

 

²      Unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente  a coloro che non la abitano;

 

²      Unità immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.

 

Restano escluse dall’ipotesi di applicazione dell’ICI al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

 

²       Unità immobiliari possedute in aggiunta all’abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo  contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi), per le quali si utilizza l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione;

 

²       Unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al 2° grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, per le quali si utilizza l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione;

 

²       Unità  tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero. La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo. Si utilizza l’aliquota stabilita in misura ridotta per l’abitazione principale e la detrazione spettante.

 

²       Unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune. La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo. Si utilizza l’aliquota stabilita in misura ridotta per l’abitazione principale e la detrazione spettante.

 

²      Unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari. Limitatamente a quelli che la utilizzano si applica  la detrazione  e l’aliquota stabilita in misura ridotta per l’abitazione principale; mentre per i comproprietari che non vi dimorano si applica l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione.

 

²       Unità immobiliare acquistata per propria dimora nella quale, entro 90 giorni dalla data dell’acquisto, venga fissata la residenza anagrafica del soggetto passivo. Tale procedura, comporta la presunzione dell’applicazione della detrazione  e dell’aliquota stabilita in misura ridotta per l’abitazione principale, senza obbligo della relativa dichiarazione a decorrere dalla data di effettiva residenza.  N.B. la residenza, se accolta, decorre dalla data di richiesta. Nel caso in cui  la residenza anagrafica presso l’immobile acquistato venga fissata dopo i 90 (novanta) giorni dalla compravendita, permane l’obbligo della presentazione della Dichiarazione e l’utilizzo dell’aliquota ordinaria, senza alcuna detrazione, sino alla data del rilascio della suddetta residenza. 

 

 

 

²       Unità immobiliare che acquistata per propria dimora non può essere utilizzata in quanto   necessita di interventi di ripristino (manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per il periodo degli interventi manutentivi, e comunque per un lasso di tempo non superiore a 12 mesi  dall’acquisto,  si applica l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione. Qualora trascorso tale termine  detto immobile non risulti essere utilizzato quale propria dimora abituale, questi si dovrà intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota.

 

²       Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992  e dall’art. 7 del Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Si utilizza l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione. Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l’aliquota del 7 per mille;

 

²       Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe, si applica l’aliquota ordinaria senza alcuna detrazione.

 

L’aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno nel quale l’alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

 

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -  c)  alla deliberazione

 

 

Criteri per la

CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA  DETRAZIONE

 "ICI" - anno 2008

 

 

BENEFICIARI

 

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:

 

A) 236,00 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico  familiare  portatore di handicap, nonché al portatore di handicap capofamiglia (l’handicap, 100%, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge 104/92).  

 

B) 236,00 - le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31  dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento   (usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2,  e  con   reddito  lordo  riferito  alla  famiglia  anagraficamente  definita “ non  superiore  a € 15.000,00  elevato di ulteriori € 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge  (riferimento  reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per  l’anno di versamento).

 

PROCEDURE

 

1)      Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.

 

2)      Documenti da presentare (in carta semplice):

 

²        Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo descrizione fabbricati ai fini ICI) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

 

²        Copia mod. 730/2008 o mod. UNICO 2008 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti  all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta  (redditi anno 2007);

 

²        Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;

 

²        Copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravità accertata dalla competente commissione  se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

 

3)      L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento      dell'agevolazione.

 

4)      Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

 

5)      La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Duomo n. 25, entro il   16 GIUGNO 2008. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione  principale e relative pertinenze dopo il 16 Giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto  A) e B),  la domanda va presentata  entro il 16 dicembre.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

v       Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

 

v       La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

v       Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

v       E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella ordinaria non risulta autorizzata.

 

Per la detrazione di cui al punto A):

 

v       portatore di handicap, "... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,  psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  riconosciuta e documentata di gravità (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

 

v       la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, familiare a carico o portatore di handicap capofamiglia, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.

 

Per la detrazione di cui al punto B):

 

v       per nucleo familiare si intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo   regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;

 

v       la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come  accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

 

v       qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale  propria dimora  dal contribuente interessato, ma data in  locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra  soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall' U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 -   c1) alla deliberazione

 

 

Criteri per la

CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE

 "ICI" - anno 2008

 

 

BENEFICIARI

 

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:

 

n    236,00 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni  2005, 2006 e 2007,  come da atti presenti all’ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento

(usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2,  e  con   reddito  lordo  riferito  alla  famiglia "  anagraficamente  definita “  non  superiore  a € 15.000,00, elevato di ulteriori    € 516,46 per ogni figlio  a carico (riferimento  reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per  l’anno di versamento).

 

PROCEDURE

 

1)      Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.

 

2)      Documenti da presentare :

 

v        Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione ICI",  se la  dichiarazione viene presentata per la prima volta;

 

v        Copia mod. 730/2008 o mod. UNICO 2008 (ex 740) o CUD (ex mod. 101)  dei redditi dei componenti  il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi  anno 2007);

 

v        Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;

 

3)      L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento      dell'agevolazione.

 

4)      Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con     l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

 

5)      E’ fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l’aumento della  detrazione ai fini ICI per l’anno di imposizione affinché venga acquisita, in forma preventiva, l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente: entro il 1 giugno per gli anni 2005,  2006 e I° semestre 2007;  mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 16 giugno la domanda va presentata entro il 16 dicembre. (Uff. Protocollo -  di P.zza Duomo  n. 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

v       Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché  adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

 

v       La detrazione o l'aumento della stessa si applica  all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

v       Si intende per mese compiuto il possesso dell’immobile protratto per oltre 14 giorni.

 

v       Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

²        per nucleo familiare s’intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo   regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;

 

²        la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come  accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

 

²        qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale  propria dimora  dal contribuente interessato, ma data in  locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra  soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

 

v       E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento  della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata.