Delibera di Giunta n. Cron. 2006/00022  del 23.01.2006

Con presa d’atto e ratifica  di  Delibera di Consiglio

n. di Reg. 2006/00009  del 07.02.06

 

 

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili – determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni anno 2006
 
 
OMISSIS
 
 
            Ritenuto opportuno non modificare le aliquote per l’anno 2006, come di seguito riportato:
 
a)      per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai):
        -                                 aliquota ridotta in  misura del  5,90  per  mille;
 
b)    per le unità immobiliari adibite ad abitazione e per quelle costituenti pertinenze delle stesse,  possedute in aggiunta all’abitazione principale e sue pertinenze, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo:
        -                                 aliquota maggiorata  in misura del  7  per  mille;
 
c)     per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni  agricoli e 
 delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati:
        -                                 aliquota ordinaria in misura del   6,20  per  mille;
 
Ritenuto, che è volontà di questa Amministrazione avvalersi della facoltà di elevare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, confermando anche per l’anno 2006  quanto stabilito per l’anno d’imposta 2005, come di seguito riportato:
 
n    Euro 136, quale detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, nella quale il contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento – dimora abitualmente;
 
n    Euro 236, quale aumento della detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
 
Rilevato che la diversificazione delle aliquote ICI e l’ulteriore detrazione da applicarsi all’imposta calcolata per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, determina un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno 2005;
 
Preso atto dei pareri, riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
 
 
delibera
 
a)    di dare atto che l’aliquota da applicare, per l’anno 2006, sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo, ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai)  è stabilita  misura ridotta del  5,90  per mille;
 
b)    di dare atto che  per le unità abitative e per quelle costituenti pertinenze delle stesse, possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo, è stabilita l’aliquota maggiorata,  per l’anno 2006,  in misura del  7  per  mille;
 
c)     di dare atto che  per  tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni  agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, è stabilita l’aliquota  ordinaria, per l’anno 2006,  in misura del   6,20  per  mille;
 
d)    di elevare, per l’anno 2006, a Euro 136 l’importo della detrazione da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto   passivo all'imposta, cosi come definita all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili - ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il  quale si protrae   tale destinazione;
 
e)    di elevare, per l’anno 2006, a Euro 236 la detrazione per abitazione principale,  in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale;
 
f)       di rimandare, a completamento ed integrazione di quanto riportato nel presente atto al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 “A” alla deliberazione 

 

 

 

                 

Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l’abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente  (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

 

 

 

 

v     Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

 

v     La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero;

 

 

v     Il contribuente che versi nelle predette  condizioni  può applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l’abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l’anno 2006,  Euro 136  rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale). 

 

 

v     Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;

 

 

v     Il comune si riserva, inoltre, un’azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell’immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell’obbligo di imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 “B” alla deliberazione

 

 

 

 

Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l’I.C.I.  al  7  per  mille  nell’anno  2006

 

 

 

v    Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell’I.C.I. al 7 per mille nell’anno 2006 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato orientativamente con “codice 2” di “colonna 2” del “quadro B” concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.

 

Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

 

§        Unità immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all’abitazione principale, anche se per quest’ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

 

§        Unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente  a coloro che non la abitano;

 

§        Unità immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.

 

 

Restano escluse dall’ipotesi di applicazione dell’I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

 

§        Unità immobiliari possedute in aggiunta all’abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo  contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi);

 

§        Unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al 2° grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

 

§        Unità  tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;

 

§        Unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

 

 

§        Unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

 

§        Unità immobiliare che acquistata per propria dimora non può essere utilizzata in quanto   necessita di interventi di ripristino (manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per il periodo degli interventi manutentivi, e comunque per un lasso di tempo non superiore a 12 mesi  dall’acquisto,  si applica l’aliquota ordinaria. Qualora trascorso tale termine  detto immobile non risulti essere utilizzato quale propria dimora abituale, questi si dovrà intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota.

 

§        Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992  e dall’art. 7 del Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate;

 

Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l’aliquota del 7 per mille;

 

§        I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe;

 

L’aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno nel quale l’alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza;

 

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 “C”  alla deliberazione

 

 

Criteri per la

CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA  DETRAZIONE  "ICI" - anno 2006

 

 

BENEFICIARI

 

 

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:

 

A) 236 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico  familiare  portatore di handicap, nonché al portatore di handicap capofamiglia (l’handicap, 100%, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge 104/92).  

 

B) 236 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31  dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento   (usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7  e  con   reddito  lordo  riferito  alla  famiglia  anagraficamente  definita “ non  superiore  a € 12.911,43  elevato di ulteriori   516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge  (riferimento  reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per  l’anno di versamento).

 

 

PROCEDURE

 

 

1)  Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune)  

    di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.

2)  Documenti da presentare :

    w Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della 

      "Dichiarazione ICI", o copia del mod. 740/93 (solo descrizione fabbricati ai fini ICI) se la  

      dichiarazione viene presentata per la prima volta;

   w Copia mod. 730/2006 o mod. UNICO 2006 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi

      dei componenti il nucleo familiare, riferiti  all'anno precedente a quello di liquidazione

      dell'imposta  (redditi anno 2005);

   w Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni  

      socioeconomiche della famiglia;

   w Copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravità accertata dalla   

       competente commissione  se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

3)  L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento      dell'agevolazione.

4)  Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con 

     l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

5)  La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Duomo n. 25, entro il   30 GIUGNO 2006. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione  principale e relative pertinenze dopo il 30 Giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto  A) e B),  la domanda va presentata  entro il 15 dicembre.

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

  

¯ Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché  adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

 

¯ La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

¯ Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

¯ E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella ordinaria non risulta autorizzata.

 

Per la detrazione di cui al punto A):

 

w portatore di handicap, "... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,  psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  riconosciuta e documentata di gravità (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

 

w la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, familiare a carico o portatore di handicap capofamiglia, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.

 

Per la detrazione di cui al punto B):

 

w per nucleo familiare si intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo   regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;

 

w la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come  accatastato e definito dall' ex U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

 

w qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale  propria dimora  dal contribuente interessato, ma data in  locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra  soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall' ex U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub 1 ”C1” alla deliberazione

 

 

Criteri per la

CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE  "ICI" - anno 2006

 

 

BENEFICIARI

 

 

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:

 

n    236 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni  2003, 2004, 2005 e 2006,  come da atti presenti all’ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento ( usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e  con   reddito  lordo  riferito  alla  famiglia "  anagraficamente  definita “  non  superiore  a € 12.911,43, elevato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio  a carico (riferimento  reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per  l’anno di versamento).

 

 

PROCEDURE

 

  

1)  Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.

 

2)  Documenti da presentare :

 

   w Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della 

      "Dichiarazione ICI",  se la  dichiarazione viene presentata per la prima volta;

   w Copia mod. 730/2006 o mod. UNICO 2006 (ex 740) o CUD (ex mod. 101)  dei redditi dei

      componenti  il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta

      (redditi  anno 2005);

   w Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni  

      socioeconomiche della famiglia;

 

3)  L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento      dell'agevolazione.

 

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con 

    l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

 

5)  E’ fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l’aumento della  detrazione ai fini ICI per l’anno di imposizione affinché venga acquisita, in forma preventiva, l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente: entro il 15 giugno per gli anni 2003/2004 2005 e I° semestre 2006;  mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 15 dicembre. (Uff. Protocollo, di p.zza Duomo  n. 25)

 

  

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

] Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché  adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

 

] La detrazione o l'aumento della stessa si applica  all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

] Si intende per mese compiuto il possesso dell’immobile protratto per oltre 14 giorni.

 

] Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

 

 w per nucleo familiare s’intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo   regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;

 

 w la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come  accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

 

w qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale  propria dimora  dal contribuente interessato, ma data in  locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra  soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

 

] E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento  della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata.

 

Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:

 

·      per le famiglie formatesi nell’anno 2003, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata 

    (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio  

    (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16.4.2003: nell’anno

    2006 l’ulteriore detrazione sull’abitazione principale potrà essere utilizzata   per mesi 4).

 

·       per le famiglie formatesi negli anni 2004/2005, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per l’intero anno,  rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si   protrae tale destinazione.

 

·       per le famiglie formatesi nell’anno 2006, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se già in possesso dell’abitazione,  o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al Notaio dell’atto di compravendita dell’immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 18.04.2006 di coppia che già possiede l’immobile, l’ulteriore detrazione potrà essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 18.04.2006 e acquisto dell’immobile il 10.07.2006, l’ulteriore detrazione potrà essere applicata per 6 mesi)