Delibera di Giunta n. Cron. 2006/00022 del 23.01.2006
Con presa d’atto e ratifica di Delibera di Consiglio
n. di Reg. 2006/00009 del 07.02.06
Allegato sub 1 “A” alla deliberazione
Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l’abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
v Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
v La predetta unità immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero;
v Il contribuente che versi nelle predette condizioni può applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l’abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l’anno 2006, Euro 136 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae il possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).
v Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell’anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;
v Il comune si riserva, inoltre, un’azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell’immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell’obbligo di imposta.
Allegato sub 1 “B” alla deliberazione
v Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell’I.C.I. al 7 per mille nell’anno 2006 le unità immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, così come definite, per il tipo di utilizzo identificato orientativamente con “codice 2” di “colonna 2” del “quadro B” concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.
Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
§ Unità immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all’abitazione principale, anche se per quest’ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
§ Unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano;
§ Unità immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.
§ Unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al 2° grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
§ Unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
§ Unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
§ Unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
§ Unità immobiliare che acquistata per propria dimora non può essere utilizzata in quanto necessita di interventi di ripristino (manutenzione ordinaria/straordinaria a richiesta documentabili). Per il periodo degli interventi manutentivi, e comunque per un lasso di tempo non superiore a 12 mesi dall’acquisto, si applica l’aliquota ordinaria. Qualora trascorso tale termine detto immobile non risulti essere utilizzato quale propria dimora abituale, questi si dovrà intendere a disposizione e quindi soggetto alla maggiore aliquota.
§ Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 e dall’art. 7 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate;
Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l’aliquota del 7 per mille;
§ I fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe;
L’aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell’anno nel quale l’alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza;
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Allegato sub 1 “C” alla deliberazione
BENEFICIARI |
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:
A) 236 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonché al portatore di handicap capofamiglia (l’handicap, 100%, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge 104/92).
B) 236 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia “ anagraficamente definita “ non superiore a € 12.911,43 elevato di ulteriori € 516,46 per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l’anno di versamento).
PROCEDURE |
1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal Comune)
di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.
2) Documenti da presentare :
w Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della
"Dichiarazione ICI", o copia del mod. 740/93 (solo descrizione fabbricati ai fini ICI) se la
dichiarazione viene presentata per la prima volta;
w Copia mod. 730/2006 o mod. UNICO 2006 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi
dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione
dell'imposta (redditi anno 2005);
w Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni
socioeconomiche della famiglia;
w Copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravità accertata dalla
competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con
l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.
5) La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Duomo n. 25, entro il 30 GIUGNO 2006. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 Giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto A) e B), la domanda va presentata entro il 15 dicembre.
DISPOSIZIONI GENERALI |
¯ Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
¯ La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
¯ Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.
¯ E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella ordinaria non risulta autorizzata.
Per la detrazione di cui al punto A):
w portatore di handicap, "... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravità (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
w la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, familiare a carico o portatore di handicap capofamiglia, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.
Per la detrazione di cui al punto B):
w per nucleo familiare si intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;
w la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall' ex U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
w qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall' ex U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.
Allegato sub 1 ”C1” alla deliberazione
Criteri per la
BENEFICIARI |
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a Euro:
n 236 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, come da atti presenti all’ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento ( usufrutto , uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definito dall'art. 8, comma 2° del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia " anagraficamente definita “ non superiore a € 12.911,43, elevato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l’anno di versamento).
PROCEDURE |
1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione ICI.
2) Documenti da presentare :
w Certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della
"Dichiarazione ICI", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
w Copia mod. 730/2006 o mod. UNICO 2006 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei
componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta
(redditi anno 2005);
w Altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni
socioeconomiche della famiglia;
3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con
l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.
5) E’ fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l’aumento della detrazione ai fini ICI per l’anno di imposizione affinché venga acquisita, in forma preventiva, l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente: entro il 15 giugno per gli anni 2003/2004 2005 e I° semestre 2006; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 15 dicembre. (Uff. Protocollo, di p.zza Duomo n. 25)
] Non possono usufruire dell'aumento della detrazione ICI, coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
] La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
] Si intende per mese compiuto il possesso dell’immobile protratto per oltre 14 giorni.
] Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.
w per nucleo familiare s’intende la " Famiglia anagrafica" cosi come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il DPR 223/1989;
w la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità, nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
w qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento ICI per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.
] E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini ICI per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla Legge, non risulta autorizzata.
Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:
· per le famiglie formatesi nell’anno 2003, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata
(previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio
(riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16.4.2003: nell’anno
2006 l’ulteriore detrazione sull’abitazione principale potrà essere utilizzata per mesi 4).
· per le famiglie formatesi negli anni 2004/2005, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per l’intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
· per le famiglie formatesi nell’anno 2006, l’ulteriore detrazione potrà essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se già in possesso dell’abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al Notaio dell’atto di compravendita dell’immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 18.04.2006 di coppia che già possiede l’immobile, l’ulteriore detrazione potrà essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 18.04.2006 e acquisto dell’immobile il 10.07.2006, l’ulteriore detrazione potrà essere applicata per 6 mesi)