ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE PER L'ANNO 2007.
- l’art. 151 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), che stabilisce il termine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30.11.2006 (pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11.12.2006) che in seguito alla proroga al 31.03.2007 dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- L’art. 172 del T.U.E.L. prevede che al Bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quale sono determinate le tariffe, le aliquote e le detrazioni dei tributi comunali;
- L’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/00 stabilisce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi” , con esclusione delle relative aliquote “ per le quali, risulta la competenza della Giunta Comunale;
- L’art. 58 del D.Lgs. 446/97 di riordino dei tributi locali e riguardante le modifiche al D.LGs. 504/92 in materia di ICI;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera C.C. n.56 del 22.11.2001 esecutivo ai sensi di legge;
RICHIAMATO l’art. 16 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale dell’Immobile che prevede come termine ultimo entro cui adottare l’aliquota dell’ICI il 31.12 di ogni anno e comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Ritenuto di determinare per l’anno 2007 le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili nel seguente modo con effetto dal 01.01.2007:
- ALIQUOTA ORDINARIA 6 ‰ (Sei per mille);
- ALIQUOTA RIDOTTA 5‰ (Cinque per mille) per abitazioni principali di cui all’art. 18 del Regolamento ICI e per unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui all’art. 19 del regolamento ICI;
- Detrazione per abitazione principale 128,00 euro;
- La stessa detrazione è elevata a euro 180,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) dell’art. 20, comma 3 del regolamento ICI e precisamente:
a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l’infermità al 100%;
b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
VISTE le disposizione di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con Voti Unanimi Favorevoli legalmente resi:
Di determinare per l’anno 2007 le aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili con effetto dal 01.01.2007 :
Le aliquote sono dunque le seguenti:
- ALIQUOTA ORDINARIA 6‰ (Sei per mille);
- ALIQUOTA RIDOTTA 5‰ (Cinque per mille) per abitazioni principali di cui all’art. 18 del Regolamento ICI e per unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui all’art. 19 del regolamento ICI;
- Detrazione per abitazione principale 128,00 euro;
- La stessa detrazione è elevata a euro 180,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) dell’art. 20, comma 3 del regolamento ICI e precisamente:
c) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorità attestante l’infermità al 100%;
d) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione ICI relativa all’anno oggetto d’imposta presso l’Ufficio Tributi del Comune di Chieve.
- Si da atto che nella determinazione delle aliquote nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
- Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione 2006, ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con successiva e separata votazione
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.