Comune di CHIEVE
Delibera di Giunta n. 130 del 14.12.2004
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – APPROVAZIONE ALIQUOTERIDUZIONI,
DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis..
DELIBERA
Di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’ICI –
imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune con
effetto dal 01.01.2005;
Le aliquote sono dunque le seguenti:
-
ALIQUOTA ORDINARIA 5,5 per mille (cinque virgolacinque per mille);
-
ALIQUOTA RIDOTTA 5 per mille (cinque per mille)per abitazioni principali di
cui all’art. 18 del Regolamento ICI e per unità
immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui
all’art. 19 del regolamento ICI;
-
Detrazione per abitazione principale 128,00 euro;-
La stessa detrazione è elevata a euro 180,00 nei casiprevisti dalla categoria a) e b) dell’art. 20, comma 3 del
regolamento ICI e precisamente:
a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo
familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle
certificazioni anagrafiche) è compresa una persona
disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4
della L. 104/92 oppure sia presente persona con
riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia
presente un infermo non autosufficiente provvisto di
certificazione della competente autorità attestante
l’infermità al 100%;
b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento
dell’imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte
le seguenti condizioni:
1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia
l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri
componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta
in tutto il territorio nazionale (non si considera
l’eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali
all’abitazione principale);
2. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia
iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle
categoria catastali A2, A3, A4, A5, A6;
3. il reddito lordo riferito all’intero nucleo familiare
(risultante dalla documentazione anagrafica) per l’anno
d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve
essere superiore a 10.000,00 euro elevato a 13.300,00
euro se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono
elevati di ulteriori 600,00 euro per ogni altro familiare a
carico.
L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla
presentazione da parte del soggetto passivo interessato di
apposita autocertificazione da presentare entro il termine
ultimo previsto per la presentazione della denuncia di
variazione ICI relativa all’anno oggetto d’imposta presso
l’Ufficio Tributi del Comune di Chieve.