Comune di CHIEVE

Delibera di Giunta n. 130 del 14.12.2004

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – APPROVAZIONE ALIQUOTERIDUZIONI,

DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2005

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

DELIBERA

Di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’ICI –

imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune con

effetto dal 01.01.2005;

Le aliquote sono dunque le seguenti:

- ALIQUOTA ORDINARIA 5,5 per mille (cinque virgola

cinque per mille);

- ALIQUOTA RIDOTTA 5 per mille (cinque per mille)

per abitazioni principali di

cui all’art. 18 del Regolamento ICI e per unità

immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui

all’art. 19 del regolamento ICI;

- Detrazione per abitazione principale 128,00 euro;

- La stessa detrazione è elevata a euro 180,00 nei casi

previsti dalla categoria a) e b) dell’art. 20, comma 3 del

regolamento ICI e precisamente:

a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo

familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle

certificazioni anagrafiche) è compresa una persona

disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4

della L. 104/92 oppure sia presente persona con

riconosciuto grado di invalidità al 100% oppure sia

presente un infermo non autosufficiente provvisto di

certificazione della competente autorità attestante

l’infermità al 100%;

b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31

dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento

dell’imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte

le seguenti condizioni:

1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia

l’unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri

componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta

in tutto il territorio nazionale (non si considera

l’eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali

all’abitazione principale);

2. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia

iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle

categoria catastali A2, A3, A4, A5, A6;

3. il reddito lordo riferito all’intero nucleo familiare

(risultante dalla documentazione anagrafica) per l’anno

d’imposta precedente a quello d’imposizione non deve

essere superiore a 10.000,00 euro elevato a 13.300,00

euro se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono

elevati di ulteriori 600,00 euro per ogni altro familiare a

carico.

L’applicazione del suddetto beneficio è subordinata alla

presentazione da parte del soggetto passivo interessato di

apposita autocertificazione da presentare entro il termine

ultimo previsto per la presentazione della denuncia di

variazione ICI relativa all’anno oggetto d’imposta presso

l’Ufficio Tributi del Comune di Chieve.