Estratto della deliberazione di c.c. n. 10 del 31.03.2008

 

Comune di Cingia de’ Botti

Provincia di Cremona

Cod. ISTAT: C703

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

( omissis )

D E L I B E R A

 

     

1) DI CONFERMARE  per l’anno 2008, ai sensi dell’art.1, comma 156, della Legge 296/2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. in vigore nell’anno 2007, cosi’ come segue:

-          6 per mille, per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili;

-          4 per mille, per i fabbricati con categoria catastale  “D/7”;

-          4 per mille, per le O.N.L.U.S. ed Enti senza scopo di lucro.

 

 

2) DI DETERMINARE in €. 103,29 la detrazione sull’unità immobiliare adibita ad  abitazione    principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3) DI RECEPIRE   , in applicazione dell’art.1, c.5 della L. Finanziaria 2008 un ‘ulteriore detrazione per un importo pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI  , calcolata sul valore catastale  dell’abitazione stessa e delle eventuali pertinenze ammesse dal Regolamento ICI, alle seguenti condizioni:

-          L’ulteriore detrazione non puo’ essere superiore  ad  €:200,00 ;

-          Deve essere rapportata al periodo dell’anno per il quale perdura la destinazione di abitazione principale;

-          Si applica alla somma delle basi imponibili dell’abitazione principale e delle relative pertinenze cosi’ come ammesse dal regolamento ICI comunale;

-          Si applica dopo avere utilizzato la detrazione comunale vigente;

-          Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi ripartita equamente tra gli aventi diritto;

-          Si applica alle coop. edilizie titolari di unità  immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed a proprietà indivisa;

-          Si applica anche agli Enti di edilizia residenziale pubblica – ALER - ;

-          Si applica anche nel caso di abitazione principale posseduta da cittadino italiano residente all’estero

-          Non si applica:

Ø       nel caso di abitazione principale di categoria A1, A8  ed A9;

Ø       alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti;

Ø       alle unità immobiliari non locate a disposizioni di anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari;

 

(omissis)

Copia conforme all’originale depositata presso questi uffici.