IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 04/02/2008 – DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 28/02/2008 – DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 08/03/2008.
A) Abitazioni principali classificate nelle categorie da A1 ad A8 e pertinenze all'abitazione principale (immobili classificati nelle categorie C2-C6-C7): aliquota nella misura del 5 per mille;
B) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non venga locato e/o utilizzato a qualsiasi titolo da terzi : aliquota nella misura del 5 per mille;
C) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1 grado in linea retta (tra genitori e figli), con esclusione di altri diritti di godimento: aliquota nella misura del 5 per mille.
D) Altre abitazioni non rientranti nelle lettere A), B), C), (abitazioni non locate, seconde case, abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale e ceduta a terzi a qualsiasi titolo): aliquota nella misura del 7 per mille;
E) Fabbricati diversi dalla civile abitazione A10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10:
1) utilizzati direttamente dal proprietario: aliquota nella misura del 6 per mille;
2) non utilizzati dal proprietario e ceduti a terzi in affitto o altro titolo: aliquota nella misura del 7 per mille;
3) tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni: aliquota nella misura dell'8 per mille;
F) Abitazioni o altri immobili non locati e tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota nella misura dell'8 per mille;
G) Altri fabbricati diversi dall'abitazione locati o ceduti a qualsiasi titolo e quindi non utilizzati dal proprietario: aliquota nella misura del 7 per mille;
H) Terreni agricoli: aliquota nella misura del 6 per mille;
I) Aree fabbricabili: aliquota nella misura del 7 per mille (un terreno è da considerarsi edificabile se ciò risulta dallo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo);
J) Immobili inagibili: aliquota nella misura del 7 per mille (L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili, per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabili con interventi di manutenzione straordinaria, i fabbricati che risultano assolutamente ed oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di abitabilità).
2) Di confermare per l'anno 2008 le seguenti detrazioni d'imposta:
_ Euro 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
_Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale di Euro 207,00 nei seguenti casi:
_ nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap, così come definito dall'art. 3 della legge 05/02/1992 n. 104;
_ nucleo familiare composto da uno o più pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (Euro 326,02) o pensione integrata al minimo (Euro 443,12) o titolare di assegno sociale (Euro 395,59) comunque non cumulabili sui redditi 2008.
3) Ai fini della concessione delle agevolazioni previste per l’uso gratuito di un immobile, per un immobile locato, nonché i seguenti altri titoli:
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari………….;
- abitazioni non locate, seconde case, abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale e ceduta a terzi a qualsiasi titolo;
- fabbricati diversi dall’abitazione locati o ceduti a qualsiasi titolo e quindi non utilizzati dal proprietario;
i contribuenti interessati dovranno fornire all'Ufficio Tributi pena di decadenza del beneficio previsto apposita certificazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune nel quale dovranno essere indicati gli identificativi catastali delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.
Tale disposizione è valida per coloro che facciano richiesta delle suddette agevolazioni e/o detrazioni a partire dall'anno 2008.
I contribuenti che negli anni precedenti hanno presentato le richieste e le autocertificazioni previste nei casi di cui sopra, non dovranno presentare nessun tipo di documentazione: saranno infatti considerate valide quelle già depositate all'ufficio tributi. Resta l'obbligo da parte dei contribuenti di comunicare ogni successiva variazione.
VALORE AREE EDIFICABILI
Si informa altresì che la Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 04/02/2008 ha determinato il valore delle aree edificabili come di seguito specificato:
Zona urbanistica |
Valore aree urbanizzate |
Valore aree non urbanizzate |
RESIDENZIALE |
Euro 100,00/mq |
Euro 70,00/mq |
ARTIGIANALE-INDUSTRIALE |
Euro 80,00/mq |
Euro 50,00/mq |