A) Abitazioni principali classificate nelle categorie da A1 ad A8 e pertinenze dell'abitazione principale (immobili classificati nelle categorie C2-C6-C7) aliquota nella misura del 5 per mille;
B) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o istituti sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non venga locato e/o utilizzato a qualsiasi titolo da terzi : aliquota nella misura del 5 per mille;
C) Abitazione concessa in uso gratuitio a parenti entro il 1 grado in linea retta (tra genitori e figli) con esclusione di altri diritti di godimento: aliquota nella misura del 5 per mille.
D) Altre abitazioni non rientranti nelle lettere A) B) C) (abitazioni non locate, seconde case, abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale e ceduta a terzi a qualsiasi titolo) aliquota nella misura del 7 per mille;
E) Fabbricati diversi dalla civile abitazione A10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10:
1) utilizzati direttamente dal proprietario: aliquota nella misura del 6 per mille
2) non utilizzati dal proprietario e ceduti a terzi in affitto o altro titolo: aliquta nella misura del 7 per mille
3) tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni: aliquota nella misura dell'8 per mille
F) Abitazioni o altri immobili non locati e tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota nella misura dell'8 per mille.
G) Altri fabbricati diversi dall'abitazione locati o ceduti a qualsiasi titolo e quindi non utilizzati dal proprietario: aliquota nella misura del 7 per mille;
H) Terreni agricoli: aliquota nella misura del 6 per mille;
I) Aree fabbricabili: aliquota nella misura del 7 per mille ( un terreno è da considerarsi edificabile se ciò risulta dallo strumento urbanistico generale indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo);
J) Immobili inagibili: aliquota nella misura del 7 per mille.
2) Di confermare per l'anno 2007le seguenti detrazioni d'imposta:
_ Euro 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
_Detrazione d'imposta per l'abitazione principale di Euro 207,00 nei seguenti casi:
_ nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap così come definito dall'art. 3 della legge 05/02/1992 n. 104
_ nucleo familiare composto da uno o più pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale o pensione integrata al minimo o titolare di assegno sociale comunque non cumilabili sui redditi 2006
4) ai fini della concessione delle agevolazioni previste (uso gratuito, immobili locati, altri titoli di cessione di cui alle lettere B)C)D)G) ulteriore detrazione) i contribuenti interessati dovranno fornire all'Ufficio Tributi pena di decadenza del beneficio previsto apposita certificazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune nel quale dovranno essere indicati gli identificativi catastali delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. Tale disposizione è valida per coloro che facciano richiesta delle suddette agevolazioni e/o detrazioni a partire dall'anno 2007.
Per i contribuenti che nell'anno 2006 hanno presentato le richieste e le autocertificazioni previste nei casi in cui alle lettere B) C) D) G) non dovranno presentare nessun tipo di documentazione: saranno infatti considerate valide quelle già depositate all'ufficio tributi. Resta l'obbligo da parte dei contribuenti di comunicare ogni successiva variazione.