N° 5 del 21/03/2011
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OGGETTO: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010. |
L'anno duemilaundici, addì ventuno del mese di marzo alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità e nei termini prescritti sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
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Assiste all’adunanza il Sig. Dott. Fausto Ruggeri nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Camillo Luigi Comandulli nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. |
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010.
Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell’ufficio;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
PRESO atto che l’articolo 77 bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge n. 6 agosto 2008 n. 133, conferma per il triennio 2009-2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberate aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2010 è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 al 31 marzo 2011;
VISTO l’articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: […] le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale N. 171 in data 30/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili;
VISTO l’articolo 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 che ha abolito, a partire dal 2008, l’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimiliate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008.
DATO atto che sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli).
Considerato:
- che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che l’articolo 2, comma 287, della legge 244/2007, prevede la facoltà di cui all’articolo 2, comma 4, della Legge 9 deicembre 1998, n. 431, di deliberare nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titoli di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
- che l’art. 1, comma 6, della legge 244/2007 prevede la possibilità, a partire dal 2009, di riconoscere un’aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per chi installa impianti che sfruttano fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili con modalità da disciplinare mediante apposito regolamento.
Visti:
- l’articolo 53, comma 16 della L. 338/2000 con il quale si dispone che il termine per l’approvazione delle aliquote dell’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- La legge n. 662/1996, art. 3, commi 48,51,53,54, 55, 56 e 57, con la quale vengono modificati gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, introducendo la facoltà, per i Comuni di determinare aliquote differenziate in relazione a diverse tipologie di fabbricati;
- che il comma 4 dell’articolo 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 prevede che la minore imposta derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 2 e 3, sia rimborsata con onere a totale carico del bilancio dello Stato ai singoli Comuni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 12.03.2010 con la quale venivano confermate per l’anno 2010 le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2009.
Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Richiamato l’articolo 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008, come modificato dall’articolo 77-bis, comma 30, della L. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, il quale dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29/05/2008) e per il triennio 2009/2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, è sospeso il potere per gli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare le aliquote in vigore nell’anno 2010 e di considerare i nuovi criteri di applicazione della detrazione ordinaria di € 103,29 spettante esclusivamente in tale misura alle sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9;
Visti i pareri favorevoli entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale;
Con N. dieci voti favorevoli, voti contrari nessuno e N. cinque astenuti (consiglieri Mallai, Arillotta, Tomasetti, Lisé e Marchesi) espressi per alzata di mano, su N. quindici consiglieri presenti e N. dieci consiglieri votanti (scomputati i consiglieri astenuti);
D E L I B E R A
1. di approvare integralmente le premesse del presente atto;
2. di confermare le seguenti aliquote ed i criteri per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, sulla base di quanto esposto in narrativa, per l’anno 2011:
a) aliquota ordinaria: 5,90 per mille;
b) aliquota del 4,9 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie A1, A8 e A9;
c) aliquota ridotta del 4 per mille, da applicare ai proprietari di immobili che concedono in locazione l’alloggio con contratto di affitto agevolato previsto dalla legge 09/12/1998 n. 431 (previa richiesta documentata da copia del contratto di locazione da presentare all’ufficio tributi entro il termine previsto dal regolamento per la comunicazione delle variazioni);
d) aliquota del 7,00 per mille per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; non rientrano nella presente fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal proprietario residente in altro comune;
2. di dare atto che verrà applicata esclusivamente la detrazione prevista ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 5, della legge 662/96 nella misura di Euro 103,29 in ragione annua alle abitazioni principali escluse dall’esenzione ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011, in conformità a quanto dispone l’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 sono state considerate le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6. di incaricare il responsabile del settore economico finanziario della pubblicazione del presente atto con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2004;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. quindici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano, su N. quindici consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE |
IL PRESIDENTE |
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ Si certifica che la suestesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione. Castelleone, IL SEGRETARIO COMUNALE | ||
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267.
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