OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007

 

 

 

    

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti d’ufficio;

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2007;

 

VISTO l’articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: […] le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;

 

VISTO l’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

Considerato:

 

-           che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-           che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

-           che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2007, di confermare le aliquote e i criteri di applicazione delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili attualmente vigenti;

 

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267/2000;

 

Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale;

 

Con N. 10 voti favorevoli, N. 5 voti contrari (Avanzi, Fiori, Spadari, Doldi e Manfredoni), astenuti nessuno espressi per alzata di mano, su N. 15 consiglieri presenti e votanti,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. di confermare le seguenti aliquote ed i criteri per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, per l’anno 2007:

 

a) aliquota ordinaria: 5,90 per mille;

 

b) aliquota del 4,9 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

c) aliquota ridotta del 4 per mille, da applicare ai proprietari di immobili che concedono in locazione l’alloggio con contratto di affitto agevolato previsto dalla legge 09/12/1998 n. 431 (previa richiesta documentata da copia del contratto di locazione da presentare all’ufficio tributi entro il termine previsto dal regolamento per la comunicazione delle variazioni);

 

d) aliquota del 7,00 per mille per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; non rientrano nella presente fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal proprietario residente in altro comune;

 

2. di confermare ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 5, della legge 662/96 per l’anno 2006 le detrazioni di imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua.

 

3. di determinare altresì, ai sensi del D.L. 09/05/1997 n. 122, l’elevazione della detrazione d’imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue:

 

                         a)   da Euro 103,29 a Euro 154,94 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall’anagrafe alla data dell’01/01/2007, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo per l’anno 2006, riferito al nucleo familiare non superiore ad Euro 10.845,59, annui elevato ad Euro 14.460,79 annui se il coniuge è a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico;

                         b)   da Euro 103,29 a Euro 258,23 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall’anagrafe alla data dell’01/01/2007, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo per l’anno 2006, riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 10.845,59 annui elevato a Euro 14.460,79 annui se il coniuge è a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico.

 

4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2007, in conformità a quanto dispone l’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

 

5. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché della definizione della detrazione di imposta di cui al punto 3, sono state considerate le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

6. di incaricare il responsabile del settore economico finanziario della pubblicazione del presente atto con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2004;

 

 

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. 10 voti favorevoli, contrari nessuno e N. 5 astenuti (Avanzi, Fiori, Spadari, Doldi e Manfredoni) espressi per alzata di mano, su N. 15 consiglieri presenti e votanti,

 

 

D E L I B E R A

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.