OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

                       

Dato atto:

 

-          che l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, differisce alla data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, dei tributi locali e dei servizi pubblici locali;

-           che l’art. 172, del D.lgs 18/08/2000, n. 267, stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazione con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-           che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del sopra citato D.Lgs. 267/2000, la competenza per la determinazione delle aliquote e tariffe è sottratta all’Organo Consiliare e pertanto resta di competenza della Giunta Comunale;

 

Considerato:

 

-           che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-           che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

-           che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a)         nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)         in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, così come previsti nella bozza di bilancio annuale e triennale 2006/2008;

 

Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 

Visto l’art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Visto l’art. 40 dello Statuto comunale;

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. di stabilire le seguenti aliquote ed i criteri per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, per l’anno 2006:

 

a) aliquota ordinaria: 5,90 per mille;

 

b) aliquota del 4,9 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

c) aliquota ridotta del 4 per mille, da applicare ai proprietari di immobili che concedono in locazione l’alloggio con contratto di affitto agevolato previsto dalla legge 09/12/1998 n. 431 (previa richiesta documentata da copia del contratto di locazione da presentare all’ufficio tributi entro il termine previsto dal regolamento per la comunicazione delle variazioni);

 

d) aliquota del 7,00 per mille per le abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; non rientrano nella presente fattispecie le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal proprietario residente in altro comune;

 

2. di confermare ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 5, della legge 662/96 per l’anno 2006 le detrazioni di imposta nella misura di Euro 103,29 in ragione annua.

 

3. di determinare altresì, ai sensi del D.L. 09/05/1997 n. 122, l’elevazione della detrazione d’imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue:

 

                         a)   da Euro 103,29 a Euro 154,94 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall’anagrafe alla data dell’01/01/2006, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo per l’anno 2005, riferito al nucleo familiare non superiore ad Euro 10.845,59, annui elevato ad Euro 14.460,79 annui se il coniuge è a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico;

                         b)   da Euro 103,29 a Euro 258,23 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall’anagrafe alla data dell’01/01/2006, proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e con reddito complessivo per l’anno 2005, riferito al nucleo familiare non superiore a Euro 10.845,59 annui elevato a Euro 14.460,79 annui se il coniuge è a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ogni altro familiare a carico.

 

4. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché della definizione della detrazione di imposta di cui al punto 3, sono state considerate le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

5. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2006, in conformità a quanto dispone l’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000.

 

6. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.